La superficie da tassare per le utenze non domestiche è quella risultante dalla planimetria catastale (Docfa). Eventuali riduzioni della superficie tassabile devono essere richieste tramite una dichiarazione formale che avvia un procedimento amministrativo. La mera dimostrazione di un utilizzo parziale dei locali non è sufficiente per ottenere una riduzione.
Il caso:
Il ricorso riguardava un avviso di accertamento per omessa dichiarazione Tari relativo a un’utenza non domestica (ristorazione). La contribuente contestava la metratura tassata, ritenendola eccessiva rispetto all’effettivo utilizzo dei locali, in particolare per quanto riguarda un porticato esterno.
Decisione della Corte di Giustizia di Secondo Grado della Toscana:
- La Corte ha accolto l’appello incidentale del Comune, ribaltando la decisione di primo grado che aveva parzialmente ridotto la superficie tassabile.
- La sentenza ha stabilito che la superficie da sottoporre a tassazione è quella rilevata dalla planimetria catastale depositata, a meno che non vi sia una dichiarazione del contribuente che avvii un procedimento amministrativo per la riduzione della tariffa.
- La Corte ha sottolineato che le riduzioni della superficie tassabile non operano automaticamente, ma richiedono una dichiarazione formale da parte del contribuente.
- La corte ha evidenziato che la denuncia (o variazione) assolve alla finalità di portare a conoscenza dell’ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono – secondo il contribuente – i requisiti della esenzione.
Principi Affermati:
- La base imponibile Tari è determinata dalle risultanze catastali, con una presunzione di produttività di rifiuti che può essere superata solo con una dichiarazione del contribuente.
- Le riduzioni della superficie tassabile richiedono un procedimento amministrativo formale, non essendo sufficiente la mera dimostrazione di un utilizzo parziale dei locali.
- Se non è stato avviato un procedimento amministrativo con una preventiva comunicazione o informazione all’ente circa la presenza di eventuali aree non tassabili, tale possibilità è preclusa all’autorità giudiziaria indipendentemente da ogni tipo di prova.
Implicazioni Pratiche:
- I contribuenti devono presentare una dichiarazione formale per richiedere riduzioni della superficie tassabile Tari, altrimenti rischiano di dover pagare la tassa sulla base delle risultanze catastali.
- La mancata dichiarazione preclude la possibilità di contestare la superficie tassata in sede giudiziaria per le annualità passate, valendo soltanto per quelle future.
- Una volta emesso un Avviso di accertamento per omessa dichiarazione basato sulle semplici risultanti catastali di occupazione/detenzione dell’immobile, il contribuente non potrà più far valere in giudizio le proprie ragioni adducendo l’effettiva spettanza, anche se concreta e reale, della riduzione.
La sentenza rafforza l’importanza della dichiarazione formale del contribuente per ottenere riduzioni della superficie tassabile Tari, sottolineando che le risultanze catastali costituiscono la base imponibile di riferimento in assenza di tale dichiarazione.