Per la fine dell’anno, gli Enti Locali e altre Amministrazioni sono nuovamente chiamati a due adempimenti chiave con scadenza 31 dicembre 2024: la “ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” ai sensi del Tuspl e la “revisione ordinaria delle partecipazioni” prevista dal Tusp.
Sebbene entrambi gli adempimenti cadano nella stessa finestra temporale e condividano l’obiettivo di razionalizzare e migliorare l’efficienza della gestione pubblica, essi presentano natura, oggetto e finalità distinte, che è fondamentale conoscere.
L’Oggetto dell’Analisi: Servizi vs. Società
La differenza fondamentale risiede nell’oggetto specifico dell’analisi:
- Art. 30 (Tuspl) – Ricognizione dei Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica:L’attenzione è focalizzata sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (ad esempio, rifiuti, trasporto pubblico locale, distribuzione gas/acqua).
L’Ente deve analizzare se il servizio è svolto, le modalità di gestione attuali (affidamento in house, gara, ecc.), e se queste siano le più adeguate ed efficienti per la qualità del servizio offerto al cittadino.
La ricognizione è finalizzata alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e alla scelta della forma di gestione ottimale. - Art. 20 (Tusp) – Revisione Ordinaria delle Partecipazioni: L’attenzione è concentrata sulle società partecipate direttamente o indirettamente dall’Ente.
L’analisi è di tipo societario e gestionale e mira a verificare il mantenimento delle condizioni che hanno legittimato l’acquisizione della partecipazione.
Si valuta l’attività svolta dalla società, la sua redditività, l’aderenza all’oggetto sociale e l’effettivo conseguimento delle finalità istituzionali.
La revisione è finalizzata a stabilire se mantenere, alienare o liquidare la partecipazione.
Finalità e Risultati Attesi
Anche le finalità perseguite dai due adempimenti, pur convergendo sull’efficienza, divergono nei risultati attesi:
| Adempimento | Finalità Principale | Risultato Finale |
| Art. 30 (Tuspl) | Migliorare la qualità e l’efficienza del servizio reso alla collettività. | Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e eventuale avvio di procedure per il cambio di modalità di gestione del servizio. |
| Art. 20 (Tusp) | Razionalizzare l’assetto societario dell’Ente e verificare la legittimità delle partecipazioni. | Mantenimento, alienazione o liquidazione delle partecipazioni societarie non strategiche, non conformi o antieconomiche. |
Le Similarità: Dovere di Analisi e Razionalizzazione
Nonostante le differenze oggettive, i due adempimenti condividono importanti principi comuni:
- Periodicità Annuale: Entrambi gli adempimenti hanno natura periodica e devono essere eseguiti e deliberati con cadenza annuale (entro il 31 dicembre, salvo proroghe), garantendo un monitoraggio continuo.
- Obiettivo di Razionalizzazione: Entrambi mirano alla razionalizzazione della spesa e della gestione pubblica. Il Tusp razionalizza la presenza in società; il Tuspl razionalizza le modalità di gestione dei servizi essenziali.
- Coinvolgimento Organi di Governo: Entrambe le ricognizioni richiedono l’approvazione finale dell’Organo di Governo dell’Ente (di norma, la Giunta o il Consiglio), formalizzando l’atto di indirizzo politico-amministrativo.
- Sanzioni e Inadempimenti: La mancata o incompleta esecuzione di entrambi gli adempimenti comporta conseguenze severe, inclusa la responsabilità erariale e, nel caso del Tusp, l’obbligo per la Corte dei Conti di segnalare le inadempienze al MEF e alle sezioni regionali.
Il Punto di Contatto Critico: Società di Servizi
Il vero punto di contatto si verifica quando una società partecipata (oggetto dell’Art. 20 Tusp) è essa stessa il gestore di un servizio pubblico locale di rilevanza economica (oggetto dell’Art. 30 Tuspl).
In questo caso, l’Ente è tenuto a un doppio livello di verifica:
- Verifica Tusp (Art. 20): Si valuta la necessità e la legittimità di mantenere la partecipazione nella società in quanto tale.
- Verifica Tuspl (Art. 30): Si valuta l’efficienza e l’adeguatezza della forma di gestione di quel servizio (affidamento alla società in house o mista o a valle di gara).
I risultati delle due analisi devono essere coerenti.
Ad esempio, se l’analisi Tusp suggerisce di mantenere la società perché opera a condizioni di mercato, e l’analisi Tuspl suggerisce che la gestione in house è la scelta più efficiente per quel servizio specifico, allora l’Ente può procedere mantenendo entrambe le posizioni.
Conclusione
La ricognizione ex Art. 30 del Tuspl non sostituisce né assorbe la revisione ex Art. 20 del Tusp. Sono adempimenti complementari e di pari importanza.
L’Ente Locale è chiamato a un’analisi completa che, da un lato, valuta l’efficacia e l’efficienza dei servizi essenziali per i cittadini e, dall’altro, garantisce la corretta e legittima gestione delle risorse pubbliche investite nel sistema societario.