Una recente sentenza del TAR Liguria, la numero 631/2025, ha stabilito un importante principio di diritto in materia di responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione.
In sintesi, la domanda di risarcimento del danno è accoglibile qualora una Regione, nonostante il tempestivo segnale del neo-Governatore di bloccare una gara, abbia fatto proseguire il procedimento, ingenerando un affidamento nell’operatore economico.
Il Caso: Gara Revocata Dopo le Elezioni Regionali
Il contenzioso nasce dall’impugnazione di un decreto regionale che disponeva la revoca di una gara d’appalto integrato. L’appalto riguardava la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico e rifacimento delle facciate di due edifici regionali, con un finanziamento quasi interamente coperto dal programma FESR.
Dopo la valutazione delle offerte e della documentazione amministrativa, sono intervenute le elezioni regionali, con la proclamazione di un nuovo Presidente. Il neo-Governatore, interpellato dagli uffici in merito alla gara, ha espresso chiaramente la volontà di procedere con la revoca della procedura. La motivazione era duplice: evitare il trasferimento del personale che lavorava negli uffici e garantire l’efficiente attività del consiglio e della giunta regionali.
Nonostante questa chiara indicazione, la volontà del Governatore non è stata tempestivamente comunicata all’operatore economico primo classificato. Anzi, gli uffici hanno continuato a portare avanti il procedimento. Sebbene l’atto di revoca impugnato abbia resistito al vaglio del giudice amministrativo, ciò ha portato al riconoscimento del risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale a favore dell’operatore economico.
Le Due Fattispecie di Responsabilità dell’Amministrazione
La sentenza del tribunale ligure chiarisce che, in presenza di una revoca o di un annullamento d’ufficio di una gara d’appalto, possono configurarsi due tipologie di responsabilità per l’Amministrazione:
- Responsabilità da provvedimento illegittimo (o “spuria”): Questa si verifica quando la fonte del danno non è la violazione della buona fede in senso civilistico, ma piuttosto un esercizio scorretto del potere pubblico. Si parla di responsabilità “spuria” anche in senso cronologico, poiché il danno deriva da un atto illegittimo.
- Responsabilità da comportamento scorretto (o “pura”): Questa fattispecie, che è quella rilevante nel caso in esame, si configura quando viene leso il diritto soggettivo del privato all’autodeterminazione libera nei rapporti negoziali. In pratica, il privato non dovrebbe essere coinvolto in trattative inutili o subire ingerenze illecite frutto dell’altrui scorrettezza. È la libertà di compiere le proprie scelte senza condizionamenti indebiti.
Violazione dei Canoni di Correttezza e Buona Fede
Nelle conclusioni della sentenza, emerge con chiarezza che la Regione, attraverso l’operato dei suoi uffici, ha violato apertamente i canoni di correttezza e buona fede. Tale comportamento è stato giudicato colposo, in quanto non sono state ravvisate ragioni giustificative per la mancata tempestiva comunicazione della volontà di revoca.
L’operatore economico, trovandosi di fronte all’assenza materiale di scusanti da parte della Regione, aveva maturato un legittimo affidamento sulla positiva conclusione della procedura competitiva. Non solo si era piazzato al primo posto della graduatoria, ma, dopo le elezioni regionali, aveva anche diligentemente trasmesso tutti i documenti richiesti dagli uffici per le verifiche preordinate all’aggiudicazione, ritenendo quest’ultima ormai certa.
Questa sentenza sottolinea l’importanza per la Pubblica Amministrazione di agire con trasparenza e lealtà, specialmente nelle fasi precontrattuali, per non ledere il legittimo affidamento degli operatori economici.