Responsabilità erariale – L’introduzione della polizza obbligatoria per colpa grave solleva interrogativi cruciali sulla perimetrazione dei soggetti coinvolti e sulla sostenibilità dei costi nel settore pubblico allargato.
Il panorama della responsabilità amministrativo-contabile è stato recentemente scosso da un’importante novità normativa: l’introduzione del comma 4-bis all’articolo 1 della legge 20/1994.
La norma impone a chiunque gestisca risorse pubbliche — e sia per questo soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti — l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per colpa grave prima dell’assunzione dell’incarico.
Se l’obiettivo è garantire la tenuta dei conti pubblici, le ricadute operative aprono un dibattito complesso, specialmente per le società a partecipazione pubblica.
L’estensione al “Settore Pubblico Allargato”
Mentre per le Pubbliche Amministrazioni in senso stretto l’obbligo appare di immediata decodificazione, la vera sfida interpretativa riguarda il cosiddetto settore pubblico allargato.
La norma utilizza una clausola di ampia portata: il vincolo grava su «chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche».
Questa formulazione sembra travolgere la distinzione tra veste giuridica pubblicistica e privatistica, focalizzandosi sulla natura delle risorse gestite e sulla conseguente sottoposizione al controllo della magistratura contabile.
Il nodo dei costi: il divieto di accollo per l’ente
Un punto di estrema criticità è rappresentato dal finanziamento di tali polizze. Il quadro normativo attuale (art. 3, comma 59, legge 244/2007) vieta alle amministrazioni pubbliche di farsi carico degli oneri assicurativi per la responsabilità erariale dei propri dipendenti.
- Assenza di deroga: La nuova norma sulla responsabilità contabile non ha introdotto deroghe a questo divieto.
- Interpretazione estensiva: Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha già chiarito in passato che tale divieto si estende a tutti i dipendenti pubblici il cui incarico comporti il rischio di procedimenti dinanzi alla Corte dei conti.Ne consegue che il premio assicurativo sembra destinato a gravare esclusivamente sulle tasche del soggetto incaricato, configurandosi come un vero e proprio “costo d’ingresso” per la gestione della cosa pubblica.
Società in house e partecipate: i confini della giurisdizione
L’applicazione della riforma alle società in house appare quasi scontata, data la loro natura di “longa manus” dell’amministrazione e il rinvio operato dall’articolo 12 del Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP).
Tuttavia, la giurisprudenza recente sta ampliando i confini oltre il modello in house:
- Amministratori con mandato: La Cassazione (Ord. 23452/2024) ha confermato la giurisdizione contabile anche per amministratori di società partecipate “ordinarie”, qualora agiscano in forza di un mandato con rappresentanza dell’ente pubblico per la gestione di specifiche commesse.
- Equiparazione funzionale: Esistono realtà societarie che, pur essendo S.p.A., gestiscono servizi (come le case da gioco municipali) i cui proventi sono destinati per legge allo Stato o agli enti territoriali (Cass. SS.UU. 8433/2010). In questi casi, la natura pubblica delle entrate attrae i gestori sotto il cappello della Corte dei conti e, di riflesso, sotto l’obbligo assicurativo.
Conclusioni: una valutazione necessaria
La portata della riforma impone agli enti e alle società partecipate un’attenta mappatura delle posizioni gestionali.
Non si tratta solo di dirigenti e amministratori, ma di chiunque disponga di poteri di spesa o gestione di risorse pubbliche.
Il rischio è una contrazione dell’appetibilità degli incarichi pubblici, qualora il costo della polizza obbligatoria e l’esposizione al rischio di colpa grave non trovino un adeguato bilanciamento in termini di tutele o di corretta perimetrazione della responsabilità.