Una recente decisione della Corte ha escluso la responsabilità erariale di un Sindaco per il conferimento reiterato.
Il conferimento è avvenuto nell’arco dell’intero mandato, di un incarico di Posizione Organizzativa (PO) a un dipendente dell’ufficio tecnico di categoria C, nonostante la presenza in servizio di un altro dipendente, pur di categoria superiore (D), ma appartenente a un’area diversa dello stesso ufficio.
I Principi Chiave della Non Responsabilità
La Corte ha ritenuto che, sebbene la soluzione organizzativa adottata non fosse in perfetta linea con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di Comparto, mancava l’elemento essenziale per configurare il danno erariale: il dolo.
I punti salienti della motivazione sono:
- Assenza di Dolo: La Corte ha esplicitamente sottolineato che mancava la prova che la scelta del Sindaco fosse stata dettata dalla volontà di cagionare un danno all’erario.
- Finalità Organizzativa: Al contrario, la decisione di assegnare l’incarico al dipendente di categoria C è stata interpretata come finalizzata al buon andamento organizzativo dell’ente.
- Risparmio Economico: La soluzione è stata vista come uno strumento per evitare una spesa ulteriore che si sarebbe resa necessaria esternalizzando il servizio.
- Efficienza del Servizio: Il conferimento dell’incarico in quel modo era volto a garantire una migliore erogazione del servizio in termini di efficienza, efficacia e correttezza, in diretto riferimento all’art. 1 della Legge n. 241/1990, e in riflesso al principio di buona amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.
Le Implicazioni per la Pubblica Amministrazione
Questa pronuncia evidenzia come, nel giudizio di responsabilità amministrativa, il dolo (l’intenzione di danneggiare o la consapevolezza di farlo) rimanga un elemento imprescindibile per l’addebito, anche in presenza di una non piena conformità procedurale o contrattuale (violazione del CCNL).
La Corte ha quindi bilanciato la potenziale non conformità normativa con la supremazia dell’interesse pubblico a un servizio efficiente ed efficace, riconoscendo che la discrezionalità amministrativa, se esercitata in buona fede per il perseguimento del buon andamento, non può automaticamente tradursi in responsabilità erariale a carico dell’amministratore.