L’articolo 142, comma 12-quater, del CDS impone agli Enti locali l’obbligo di trasmettere telematicamente la relazione sull’entità e sulla destinazione dei proventi delle sanzioni.
Per i proventi incassati nel 2025, la scadenza è fissata al 31 maggio 2026.
Il quadro normativo e l’oggetto della rendicontazione
L’obbligo riguarda specificamente i proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità (tramite autovelox, tutor, ecc.).
La norma mira a garantire che queste risorse siano effettivamente destinate al miglioramento della sicurezza stradale.
Devono essere rendicontati:
- Proventi totali: L’ammontare complessivo delle sanzioni riscosse.
- Quote di ripartizione: La suddivisione dei proventi tra l’ente accertatore e l’ente proprietario della strada (regola del 50/50, salvo diversi accordi).
- Dettaglio della spesa: Come sono stati effettivamente impiegati i fondi (manutenzione, segnaletica, potenziamento controlli).
La destinazione vincolata dei fondi
Non si può spendere “come si vuole”. La normativa prevede che il 50% dei proventi spettanti a ciascun ente sia destinato a:
- Interventi di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica stradale.
- Potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni.
- Interventi a favore della mobilità ciclistica e della sicurezza degli utenti deboli.
- Manutenzione delle strade (barriere, pavimentazione, illuminazione).
Istruzioni operative per la trasmissione
La procedura deve essere eseguita esclusivamente per via telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT).
- Accesso al Portale: Utilizzare l’area certificata del sito della Finanza Locale.
- Compilazione del Modello: Il modello ministeriale richiede l’inserimento dei dati finanziari di cassa (riscosso) e non di competenza.
- Approvazione: Prima della trasmissione, i dati devono essere coerenti con quanto riportato nel Rendiconto di gestione dell’ente.
- Certificazione: La relazione deve essere firmata digitalmente dal responsabile del servizio e, ove previsto, dall’organo di revisione.
Il rischio dell’inadempimento: la sanzione del 90%
Attenzione alla precisione e alla puntualità. L’omessa o incompleta rendicontazione entro il termine del 31 maggio comporta una sanzione amministrativa pesantissima: la riduzione del 90% dei proventi spettanti all’ente per l’anno di riferimento.
Nota di cautela: In caso di mancata trasmissione, il Ministero procede al recupero delle somme o alla decurtazione dei trasferimenti statali. Non è solo un obbligo formale, è una questione di sopravvivenza del bilancio del servizio di Polizia Locale.
Check-list per l’Ufficio Ragioneria e Comando PL
| Attività | Responsabile | Scadenza Consigliata |
| Riconciliazione incassi sanzioni Art. 142 | Comando PL / Ragioneria | Febbraio 2026 |
| Verifica accordi con Enti proprietari strade | Ufficio Tecnico / Comando | Marzo 2026 |
| Redazione bozza della relazione tecnica | Comandante PL | Aprile 2026 |
| Trasmissione definitiva al Ministero | Responsabile Finanziario | Entro 15 Maggio 2026 |