Il Documento Unico di Programmazione (DUP) si conferma uno strumento centrale per il presidio finanziario degli enti locali, con nuove e più stringenti disposizioni in merito alla definizione degli stanziamenti per le politiche assunzionali e retributive.
Un focus particolare è posto sull’eventuale incremento del fondo risorse decentrate, introdotto dall’articolo 14, comma 1-bis, del DL 25/2025, che dovrà essere attentamente pianificato.
Incremento del Fondo Risorse Decentrate: Condizioni e Limiti
A partire dal 2025, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni hanno la facoltà di incrementare il Fondo risorse decentrate per il personale in servizio.
Questo incremento è consentito fino al raggiungimento di un’incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile del Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, rispetto alla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.
Tale manovra, per essere attuata, dovrà essere prevista nel DUP 2026/2028, che la giunta dovrà presentare al consiglio entro il 31 luglio prossimo.
È fondamentale che l’incremento di risorse rispetti i limiti assunzionali previsti dal DL 34/2019 e i tetti massimi di spesa del personale (articolo 1, commi 557 e seguenti, della Legge 296/2006).
Le risorse dovranno essere inserite nella Sezione Operativa (SeO) del DUP, che non dovrà più indicare le risorse umane per la realizzazione dei programmi, ma solo quelle finanziarie e strumentali.
L’Equilibrio Pluriennale del Bilancio: Un Concetto Cruciale e Complesso
La possibilità di incrementare le risorse per il personale è strettamente subordinata al rispetto dell’equilibrio pluriennale del bilancio, la cui asseverazione è demandata all’organo di revisione.
Il concetto di equilibrio pluriennale (sostanziale), come sottolineato, non si limita al mero pareggio contabile tra entrate e spese, ma si estende a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente.
La decodifica di questo equilibrio prospettico pluriennale non è tuttavia chiara e ha richiesto interventi interpretativi.
Già la Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 7/2022, aveva delineato il concetto, enucleando una fattispecie diversa rispetto ai prospetti degli equilibri allegati al bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
La Corte aveva specificato che l’asseverazione dei revisori dei conti, necessaria per le assunzioni a tempo indeterminato (articolo 33 del DL 34/2019), non può prescindere dalla valorizzazione di tutti i fattori potenzialmente perturbanti, incluso lo stato e l’andamento prospettico dell’indebitamento e delle eventuali passività applicate agli esercizi futuri.
In sostanza, occorre verificare la capacità dell’ente di mantenere gli equilibri finanziari, economici e patrimoniali in previsione dell’obbligo di sostenere l’ulteriore spesa di personale.
In linea con questa interpretazione, anche il rilascio di garanzie a favore di terzi, in quanto onere potenzialmente attivabile, deve essere considerato ai fini della verifica dell’equilibrio pluriennale (come evidenziato dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, del 139/2025).
Questa posizione è rafforzata dalla Corte Costituzionale, che ha affermato come il principio dell’equilibrio di bilancio non corrisponda a un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata (sentenza 14 febbraio 2019 n. 18).
Quantificazione delle Risorse per il Personale nel DUP
Nel DUP, la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale dovrà essere determinata per il triennio.
Questa quantificazione si baserà sulla spesa per il personale in servizio e su quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, al netto delle cessazioni. Il tutto dovrà rispettare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.
La definizione di queste risorse finanziarie rappresenta il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.
Quest’ultimo rientra nell’ambito della Sezione Organizzazione e Capitale Umano del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 80/2021.
In sintesi, il nuovo quadro normativo richiede agli enti locali una programmazione finanziaria sempre più rigorosa e lungimirante, con una particolare attenzione alla sostenibilità a medio-lungo termine della spesa per il personale e al mantenimento di un equilibrio di bilancio non solo formale, ma sostanziale.