Un caso in Piemonte mette in luce la violazione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti e la carenza nella programmazione del fabbisogno.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha acceso i riflettori su pratiche non conformi alla normativa nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, in particolare per quanto riguarda l’affidamento diretto e le proroghe reiterate dei servizi.
Con una Nota di definizione a firma del Presidente, approvata dal Consiglio dell’Autorità il 28 maggio 2025, l’ANAC ha rilevato gravi criticità a carico della società in house di un consorzio di bacino piemontese, affidataria del servizio in un Comune consorziato.
Il Sistema degli Affidamenti Diretti Sotto Soglia: Una Pratica Illegittima
Al centro delle contestazioni dell’ANAC vi è il ricorso sistematico ad affidamenti diretti sotto soglia per il servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta, sempre allo stesso operatore economico.
Questa pratica, pur non superando singolarmente la soglia dei 140.000 euro per l’affidamento diretto, è stata giudicata illegittima in quanto configurerebbe un artificioso frazionamento dell’appalto.
Il divieto di frazionamento non è una mera formalità, ma un principio generale volto a prevenire scelte “di comodo” e a garantire la trasparenza e la concorrenza negli affidamenti che, per loro natura, richiederebbero procedure di evidenza pubblica.
L’ANAC sottolinea come il valore dell’appalto debba essere calcolato correttamente, includendo anche la programmazione degli acquisti. Un eventuale frazionamento dovrebbe essere un’eccezione, giustificata da motivate ragioni oggettive, e non una prassi.
Mancanza di Programmazione e Vigilanza
L’Autorità ha evidenziato come lo “spezzettamento” della commessa in affidamenti di breve durata, dai tre ai cinque mesi, fosse chiaramente finalizzato a contenere il valore dei singoli contratti entro la soglia dell’affidamento diretto.
Questo comportamento è stato imputato a una carente attività di programmazione contrattuale da parte della società in house e, di conseguenza, a una carente attività di controllo e vigilanza da parte del Consorzio di bacino nei confronti del gestore.
Proroghe Illegittime e Ritardo nell’Indizione della Gara a Doppio Oggetto
In via preliminare, l’ANAC ha anche rilevato che l’operato del Consorzio non è conforme alla normativa di settore per quanto riguarda la proroga concessa alla società in house e il ritardo nell’indizione della gara a doppio oggetto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune consorziato ad una società mista, come previsto dal D. Lgs. n. 201 del 2022.
Questo caso specifico, accertato dall’ANAC, serve da monito per tutte le stazioni appaltanti, ribadendo l’importanza di una corretta programmazione degli acquisti e del rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza negli affidamenti pubblici.
Le stazioni appaltanti devono prestare la massima attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno, evitando pratiche che, pur non violando formalmente le soglie, contravvengono allo spirito della normativa anticorruzione.