La libera ripartizione delle quote di partecipazione ed esecuzione all’interno dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) negli appalti pubblici torna al centro dell’attenzione con il parere di funzione consultiva n. 21 approvato dal Consiglio dell’ANAC il 21 maggio 2025.
Un pronunciamento che, sebbene riferito a una gara disciplinata dal vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016), fa esplicito riferimento anche al nuovo Codice degli Appalti e conferma l’orientamento già espresso dall’Autorità Anticorruzione in linea con la giurisprudenza europea.
Il Principio Cardine: Requisiti e Compatibilità con le Prestazioni
Il principio di base ribadito dall’ANAC è chiaro: la suddivisione delle quote di partecipazione ed esecuzione dei lavori tra gli operatori riuniti in un RTI deve avvenire entro il limite consentito dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascuno di essi, in relazione alle prestazioni che ci si è impegnati a realizzare. In altre parole, nessuna singola impresa può assumere una quota di esecuzione dei lavori superiore alla qualificazione che realmente possiede.
Modifiche delle Quote in Corso d’Opera: La Valutazione della Stazione Appaltante
Una delle questioni chiave affrontate dal parere riguarda la possibilità di modificare le quote di partecipazione ed esecuzione all’interno di un RTI una volta che l’appalto è stato affidato. L’ANAC ha chiarito che tale modifica, se proposta dal raggruppamento affidatario, può essere autorizzata dalla stazione appaltante.
Quest’ultima ha il compito e la responsabilità di effettuare ogni valutazione sulla compatibilità di tale modifica con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. Questo controllo deve tenere conto anche delle eventuali previsioni specifiche del bando di gara, soprattutto se sono stati riservati compiti essenziali a un partecipante specifico del raggruppamento.
Il Caso Specifico: L’Accordo Quadro del Comune del Sud
La richiesta di chiarimenti che ha dato origine al parere dell’ANAC proveniva da un importante Comune capoluogo di Regione del Sud Italia. La vicenda riguardava un accordo quadro per la manutenzione e il pronto intervento negli spazi della città storica e di valorizzazione di un sito Unesco, affidato dal 2018 a un’associazione temporanea di imprese.
In questo contesto, in fase di esecuzione del terzo contratto attuativo dell’accordo quadro, era stata avanzata una richiesta di modifica delle quote che avrebbe visto la mandataria assumere una quota di partecipazione del 5% e la mandante il 95%, invertendo di fatto i loro ruoli all’interno dell’ATI.
Su questo punto specifico, il parere ANAC ha concluso per la possibilità di procedere a tali modifiche dell’assetto interno al raggruppamento affidatario. Condizione fondamentale è che tali modifiche non siano finalizzate a eludere l’applicazione del Codice e che la stazione appaltante verifichi attentamente i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese del RTI in relazione alle prestazioni da eseguire.
Il Superamento del Principio di Maggioranza della Capogruppo: L’Influenza Europea
Il parere dell’ANAC ha inoltre ribadito l’incidenza della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-642/20 del 28 aprile 2022 sulla disciplina di settore. Questa sentenza ha determinato il superamento del principio di necessaria partecipazione maggioritaria della capogruppo, sia in termini di requisiti posseduti che di quota di prestazioni da eseguire, come sancito dall’Art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
La Corte di Giustizia, e come ricordato anche dal Consiglio di Stato, ha evidenziato la volontà del legislatore europeo di limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, adottando un approccio qualitativo e non meramente quantitativo. Questo orientamento mira a incoraggiare la partecipazione alle gare d’appalto anche da parte di raggruppamenti costituiti da piccole e medie imprese, promuovendo una maggiore concorrenza e flessibilità.
Incompatibilità con la Normativa Comunitaria
Come già sottolineato dall’ANAC in una segnalazione del luglio 2022, sono incompatibili con la normativa comunitaria (e in particolare con la direttiva appalti n. 2014/24/UE) le disposizioni nazionali che impongono in via generale limiti organizzativi con un approccio puramente quantitativo alla partecipazione alle procedure di gara da parte dei raggruppamenti.
Resta fermo, tuttavia, il principio fondamentale: la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese in RTI deve essere effettuata sempre entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa.