Il sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenta uno dei pilastri del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ma la sua applicazione non è universale.
Recentemente, l’ANAC, con un atto approvato il 22 dicembre 2025, ha chiarito i confini di tale obbligo, delineando una distinzione netta tra procedure selettive e affidamenti diretti.
Il principio cardine: la “Gara” come spartiacque
Secondo l’Autorità, la qualificazione dell’Amministrazione comunale è richiesta esclusivamente nei casi in cui l’assegnazione dell’appalto comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata.
Questo significa che la necessità di essere qualificati viene meno ogni volta che l’appalto viene affidato senza porre in essere una gara vera e propria. Il principio ha portata generale e si applica:
- Agli appalti di lavori, servizi e forniture.
- Alle concessioni, qualora il legislatore ne consenta l’affidamento senza procedure selettive.
Il caso degli impianti sportivi: l’eccezione dell’affidamento diretto
Il parere dell’ANAC nasce da un caso specifico riguardante la riqualificazione e gestione gratuita di impianti sportivi affidata ad associazioni e società sportive senza fini di lucro.
L’Autorità ha confermato che l’ente locale può procedere autonomamente all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 5 del Codice, anche senza possedere la qualificazione.
Tuttavia, affinché tale deroga sia valida, devono sussistere precise condizioni:
- Soggettività: Il beneficiario deve essere un’Associazione o Società Sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.
- Unicità della proposta: All’ente locale deve pervenire una sola proposta per lo specifico impianto.
- Stato dell’immobile: L’impianto deve essere da “rigenerare, riqualificare o ammodernare” (necessità di lavori importanti).
- Finalità sociale: Il progetto deve favorire l’aggregazione, l’inclusione sociale e le politiche giovanili.
- Soglie economiche: Il valore dell’affidamento deve restare al di sotto delle soglie comunitarie (art. 14 del Codice).
L’impatto del “Decreto Correttivo” (D.Lgs. n. 209/2024)
L’orientamento dell’ANAC trova una solida base normativa nelle modifiche introdotte dal recente “decreto correttivo”. Il legislatore ha infatti sostituito il termine generico “procedura” con il termine più specifico “gare”.
“La scelta terminologica del legislatore rafforza l’idea che la qualificazione serva a gestire la complessità di una competizione tra più operatori, non la decisione amministrativa di un affidamento diretto consentito dalla legge.”
In sintesi, per gli affidamenti diretti — anche di importo elevato, purché autorizzati dalle norme vigenti — la stazione appaltante non necessita di una qualificazione specifica, semplificando notevolmente l’iter burocratico per i piccoli Comuni e gli enti locali.