PUBBLICO IMPIEGO - SANITÀ, INCOMPATIBILITÀ TRA MEDICI E PERSONALE OSPEDALIERO E DELLE A.S.L.

PUBBLICO IMPIEGO – SANITÀ, INCOMPATIBILITÀ TRA MEDICI E PERSONALE OSPEDALIERO E DELLE A.S.L.

Il rapporto di lavoro del direttore generale di Azienda sanitaria locale soggiace alla disciplina generale sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi, di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e alla legislazione da questo richiamata.

Ai fini della disciplina sull’esclusività, quel che conta per il legislatore è che vi sia un inserimento dell’attività lavorativa nell’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione, in quanto ciò comporta l’applicazione degli artt. 97 e 98 Cost, e delle norme che ne costituiscono attuazione, restando irrilevante, a tal fine, il tipo di titolo in base al quale la suddetta attività è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in un contratto di diritto privato etc.

La citata disciplina dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ha carattere imperativo e inderogabile; perciò, la sua violazione comporta la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico esterno conferito da una P.A..

MASSIMA – cass-civ-sez-i-ordinanza-19823_18-07-2024-n-19823

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