PUBBLICO IMPIEGO- RISCHIO DANNO ERARIALE

PUBBLICO IMPIEGO- RISCHIO DANNO ERARIALE

In merito agli enti del settore sanitario, la figura del commissario straordinario è noto che invocare a titolo di esimente della responsabilità erariale l’affidamento in buona fede sull’operato dei collaboratori, equivarrebbe a pretendere che si riconosca l’insussistenza di qualsiasi potere/dovere di vigilanza, sovrintendenza, coordinamento e controllo sull’attività degli uffici aziendali, potestà che, invece, da un lato, rappresentano l’essenza della funzione dirigenziale nel contesto del notorio principio di separazione tra le competenze degli organi di direzione politico-amministrativa e quelle proprie degli organi di gestione, dall’altro, costituiscono il parametro di valutazione, oltre che della responsabilità dirigenziale, anche, e soprattutto, della responsabilità amministrativa. 

Alla stregua di tali opportune considerazioni, ritiene il Collegio che nessun dubbio possa ragionevolmente nutrirsi sul fatto che, una volta sottoscritta la convenzione transattiva, il  X si sia del tutto disinteressato del seguito procedimentale dell’accordo nonostante sapesse della tempistica, come detto oggettivamente stringente, convenuta per l’attuazione dell’accordo stesso e, soprattutto, nonostante fosse a conoscenza del fatto che, ai fini dell’effettivo pagamento, il passaggio che imprescindibilmente si sarebbe dovuto osservare era quello di trasmettere l’accordo all’Ufficio commissariale per il Piano di rientro.

Come detto, il  X tende a prospettare l’esclusività o, quantomeno, la preponderanza causale della condotta omissiva del sub commissario e del responsabile del procedimento, ma ciò non può essere condiviso alla luce degli elementi di fatto che incontrovertibilmente comprovano la sua inescusabile e perdurante inerzia rispetto al fondamentale dovere di servizio di curare l’esecuzione della transazione.

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA SENTENZA

Febbraio 2023

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
30 Gennaio 2023
31 Gennaio 2023
1 Febbraio 2023
2 Febbraio 2023
3 Febbraio 2023
4 Febbraio 2023
5 Febbraio 2023
6 Febbraio 2023
7 Febbraio 2023
8 Febbraio 2023
9 Febbraio 2023
10 Febbraio 2023
11 Febbraio 2023
12 Febbraio 2023
13 Febbraio 2023
14 Febbraio 2023
15 Febbraio 2023
16 Febbraio 2023
17 Febbraio 2023
18 Febbraio 2023
19 Febbraio 2023
20 Febbraio 2023
21 Febbraio 2023
22 Febbraio 2023
23 Febbraio 2023
24 Febbraio 2023
25 Febbraio 2023
26 Febbraio 2023
27 Febbraio 2023
28 Febbraio 2023
1 Marzo 2023
2 Marzo 2023
3 Marzo 2023
4 Marzo 2023
5 Marzo 2023