La procedura selettiva mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego ex art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 non rientra nel novero dei concorsi, in relazione ai quali, in forza dell’art. 63, comma 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Simili procedure sono connotate dall’assenza di discrezionalità tecnica in capo all’amministrazione, che è unicamente “chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico esecutiva di certazione” (cosí Cass., sez. lav., 12 maggio 2017, n. 11906). Di conseguenza, la controversia “è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale, ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione“.