Il sindaco di un Comune lombardo, chiede, “in ordine all’assoggettamento al tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 degli oneri per la concessione del welfare integrativo, se un Ente, che in passato non aveva stanziato risorse per welfare integrativo, possa riconoscere ai propri dipendenti benefici di natura assistenziale e sociale mediante la fornitura di voucher o, in alternativa, attraverso il rimborso delle spese sostenute dagli stessi, sulla base di un elenco di categorie di beni/servizi disciplinato dal contratto collettivo integrativo (ex art. 1, comma 15, legge n. 213/2023).
Ad esempio, le utenze domestiche “del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”, finanziando tali interventi con risorse proprie oltre il limite del trattamento accessorio di cui al succitato art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, anche destinando al loro finanziamento le risorse variabili del fondo per la contrattazione integrativa e ritenendosi, per l’appunto, che la destinazione di tali somme sia volta alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale e non retributiva”.
Come già affermato dalla stessa Sezione con deliberazione n. 174/2023/PAR “La nuova previsione contrattuale ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, per l’attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.
Ad avviso del Collegio, benché finanziate dal fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017”.
Tuttavia, per la spesa per interventi di questa natura, la Corte evidenzia il permanere dei vincoli di contenimento della spesa del personale ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come affermato dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG.