La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9617/2025, ha stabilito che per i dipendenti pubblici in servizio al 31 dicembre 1995, la retribuzione di posizione non deve essere inclusa nel calcolo dell’indennità di fine servizio, anche se i contratti nazionali prevedono diversamente.
La Corte motiva questa decisione con l’assenza di una specifica legge che permetta ai contratti nazionali di intervenire su questa materia. Questo orientamento è considerato consolidato nella giurisprudenza del lavoro.
La sentenza enuncia due principi di diritto:
- la retribuzione di posizione dei dirigenti degli enti locali non rientra nel calcolo del TFS, anche se parte integrante della retribuzione definita dalla contrattazione collettiva, in quanto non specificamente indicata dalla legge n. 152/1968;
- solo per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 il TFS è regolato dal Codice Civile, mentre per i dipendenti precedenti, la contrattazione collettiva definisce solo le modalità applicative della disciplina esistente.
La sentenza viene definita una lettura restrittiva delle prerogative sindacali e formalistica della normativa.