L’articolo 17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede una tassazione separata per gli “arretrati” relativi a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La Corte di Cassazione ha stabilito che non tutti i pagamenti effettuati in ritardo rientrano nella categoria degli “arretrati”. Se il ritardo è “fisiologico”, cioè dovuto alle normali procedure di liquidazione, non si applica la tassazione separata, quindi non è sufficiente il passaggio all’anno successivo per definire un pagamento come arretrato.
Nel caso dei compensi variabili (le cosiddette “propine”) degli avvocati interni ad Enti pubblici, il ritardo nella liquidazione non è considerato fisiologico. Questo perché la procedura di liquidazione, che include la redazione di notule, visti interni e l’approvazione dell’Ufficio personale, non giustifica un ritardo prolungato.