La Corte ritiene che le condotte extralavorative penalmente rilevanti del ricorrente hanno avuto un impatto significativo sulla sfera lavorativa, compromettendo irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’Amministrazione.
La Corte d’Appello aveva escluso, in precedenza, la rilevanza delle condotte per la sfera lavorativa, ma la Corte Suprema ha ribaltato questa decisione.
È stato considerato che le condotte extralavorative del ricorrente, per la loro intrinseca gravità e antisocialità, giustificassero la rilevanza penale e la giusta causa di recesso.
Le conseguenze del comportamento extralavorativo del ricorrente sul suo rapporto di lavoro includono:
- Compromissione del Vincolo Fiduciario: Le condotte persecutorie e le minacce hanno irrimediabilmente compromesso il vincolo di fiducia tra il ricorrente e l’Amministrazione, essenziale per il mantenimento del rapporto di lavoro.
- Giusta Causa di Recesso: Le azioni del ricorrente sono state ritenute gravi e antisociali, giustificando così il licenziamento per giusta causa, in quanto hanno avuto un impatto diretto sulla funzionalità del rapporto lavorativo.
- Impatto sulla Sfera Lavorativa: Anche se inizialmente escluse, le condotte sono state riconosciute come aventi un riflesso potenziale e oggettivo sulla sfera lavorativa, giustificando l’intervento disciplinare da parte dell’Amministrazione.
Corte_di_Cassazione,_sezione_lavoro,_sentenza_n_4797_del_24_febbraio