La Corte dei Conti si è pronunciata sulla corretta contabilizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni stradali destinati a misure di assistenza e previdenza per il personale di Polizia Locale.
L’interrogativo centrale posto dall’Ente verteva sulla loro eventuale inclusione nel limite di spesa per il trattamento accessorio (il cosiddetto “tetto”) stabilito dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
Il quesito è sorto a seguito delle recenti modifiche introdotte dall’art. 1, comma 124, della Legge n. 207/2024, che ha esteso il perimetro del tetto anche alle somme destinate al welfare integrativo.
La Ricostruzione Normativa e l’Eccezione di Legge e Contratto
La Corte, nell’analisi del caso, ha ripercorso il quadro normativo e contrattuale che regola la materia:
Il Quadro Previgente
Prima dell’intervento legislativo del 2024, la giurisprudenza contabile e le pronunce della Sezione delle Autonomie avevano già stabilito che i proventi da sanzioni, quando destinati a finalità assistenziali, avevano natura non retributiva e, pertanto, erano esclusi dal calcolo del limite di spesa per il trattamento accessorio di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017.
La Novità del 2024 e la Clausola di Salvaguardia
Con la Legge 207/2024, il legislatore ha ricompreso esplicitamente le risorse per il welfare integrativo all’interno del tetto del trattamento accessorio.
Tuttavia, la norma prevede una cruciale clausola di salvaguardia (o eccezione), escludendo dal limite le somme riconosciute a tale fine da:
- specifiche disposizioni di legge
- previgenti norme di contratto collettivo nazionale
L’Applicazione Concreta
La Corte ha applicato il criterio letterale della norma, riscontrando la sussistenza congiunta di entrambe le condizioni di esclusione:
- Disposizione di Legge Specifica: L’art. 208 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) autorizza specificamente gli enti locali a destinare una quota dei proventi delle sanzioni a misure di assistenza e previdenza per la Polizia Locale.
- Norma Contrattuale Previgente: L’art. 98 del CCNL 2019-2021 (antecedente alla Legge 207/2024) richiama espressamente l’utilizzo dei proventi ex art. 208 per le finalità assistenziali del personale, in linea con le misure di welfare integrativo disciplinate dall’art. 82 del medesimo CCNL.
La Conclusione della Corte: Esclusione dal Calcolo
In virtù di questa doppia copertura, normativa e contrattuale, la Corte dei Conti Sezione Lombardia ha concluso che i proventi delle sanzioni stradali destinati a misure di welfare integrativo per il personale di Polizia Locale sono tuttora esclusi dal limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
In sintesi, tali risorse non concorrono al calcolo del tetto massimo di spesa per il trattamento accessorio del personale, preservando la possibilità per gli enti locali di utilizzare integralmente tali fondi per le finalità di assistenza e previdenza del Corpo di Polizia.