Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza numero 5063 dell’11 giugno 2025, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di project financing: la competenza a decidere sulle proposte spetta al Consiglio Comunale e non alla Giunta.
Tale decisione si basa sulla natura delle proposte di project financing come attività generale e di indirizzo, in linea con quanto previsto dagli articoli 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, 19, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 327/2001, e 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Caso Specifico: Una Proposta Archiviata dalla Giunta
La sentenza nasce dal ricorso di una società immobiliare che aveva presentato una proposta di project financing a un Comune per la realizzazione di un intervento non incluso nella programmazione dell’Ente. La proposta era stata archiviata tramite una delibera della Giunta municipale. La società aveva impugnato tale delibera e la relativa comunicazione, sostenendo l’illegittimità per incompetenza dell’organo deliberante.
Il TAR Campania-Salerno, Sezione I, con la sentenza n. 1255 del 10 giugno 2024, aveva inizialmente respinto il ricorso, ritenendo la delibera legittima.
L’Appello e la Pronuncia del Consiglio di Stato
La società interessata ha quindi presentato appello, denunciando l’errore del Giudice di primo grado e richiamando le normative vigenti che, a suo avviso, attribuivano la competenza al Consiglio comunale.
I Giudici di Palazzo Spada hanno accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado e annullando la delibera della Giunta comunale per incompetenza. Il Consiglio di Stato ha motivato la sua decisione rilevando che non c’era motivo di discostarsi da quanto già stabilito in precedenza dalla stessa Sezione V con la sentenza n. 7717 del 23 settembre 2024.
Le Argomentazioni Legali a Sostegno della Decisione
La sentenza ha chiarito l’interpretazione delle singole norme che disciplinano la materia, così come correttamente invocate dall’appellante:
- Articolo 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016: Il rinvio di questa norma alla “normativa vigente in ordine all’approvazione dei progetti ed in ordine all’inserimento negli atti di programmazione” porta all’affermazione della competenza del Consiglio comunale.
Questa competenza si estende sia all’approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico sia al suo inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche. Si è sottolineato che la programmazione triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono attività di indirizzo e generali, di esclusiva pertinenza del Consiglio, in assenza di norme specifiche che le attribuiscano alla Giunta. - Articolo 19 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 327/2001: Questa norma stabilisce che l’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale, nel caso in cui l’opera non sia conforme alle previsioni urbanistiche, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.
Conferma inoltre la competenza del Consiglio riguardo all’approvazione del progetto di fattibilità su cui si fonda la proposta di finanza di progetto, specialmente quando implica varianti allo strumento urbanistico (come già evidenziato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 4762 del 22 settembre 2014). - Articolo 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000: Questo articolo affida esplicitamente alla competenza del Consiglio l’approvazione, tra gli altri, dei programmi triennali, dei piani finanziari e delle eventuali deroghe ad essi.
In sintesi, la sentenza del Consiglio di Stato rafforza la necessità di un’azione coordinata e di indirizzo da parte del Consiglio comunale nelle decisioni che incidono sulla programmazione territoriale e sulle grandi opere, confermando il suo ruolo centrale nella governance locale.