Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciato sulla controversia relativa alle procedure di progressione verticale in deroga, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del CCNL 2019/2021, indette dal Comune di Battipaglia.
La ricorrente, dipendente comunale a tempo indeterminato nell’Area degli Istruttori con il profilo professionale di Agente di polizia locale, aveva impugnato il provvedimento di esclusione dalla selezione comparativa per la copertura di posti di “Specialista in attività amministrative” nell’Area dei Funzionari.
L’esclusione era motivata dalla “non ammissibilità… per violazione dell’art. 2, comma 1 – punto n. 2, in quanto il profilo professionale del candidato non è compatibile con il posto da ricoprire, come da tabella prevista”.
Gli atti impugnati e il Regolamento Comunale
Il ricorso era volto all’annullamento dell’esclusione e degli atti presupposti, inclusi il Regolamento comunale per le progressioni verticali straordinarie e i due bandi di selezione del 6 novembre 2024, che prevedevano un posto per “Specialista in attività amministrative”.
Il Comune di Battipaglia ha attivato tali procedure (progressione verticale in deroga) in attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, utilizzando la speciale procedura prevista dall’art. 13, comma 6 e successivi, del CCNL Comparto Funzioni Locali.
L’ente ha adottato il “Regolamento per le progressioni tra le aree ai sensi dell’art. 13, comma 6, del CCNL CFL 2019/2021”.
L’art. 2, comma 1, punto 2 del Regolamento stabilisce che possono partecipare i dipendenti inquadrati nell’area immediatamente inferiore e con “profilo professionale compatibile con il posto da ricoprire, come da seguente tabella”.
Per il posto di “Specialista in attività amministrative,” la tabella indicava come profilo professionale necessario quello di “Istruttore amministrativo”.
Le motivazioni del rigetto: Irricevibilità e infondatezza nel merito
Il TAR ha rigettato il ricorso basandosi su una duplice motivazione:
- Irricevibilità per tardività: Secondo il Collegio, la ricorrente, se avesse voluto contestare la previsione regolamentare dell’art. 2 (trasfusa nei bandi) per la sua natura di clausola escludente, avrebbe dovuto impugnarla nel termine perentorio di 60 giorni dalla conoscenza.
Essendo il ricorso stato notificato il 2 febbraio 2025, dopo la scadenza del termine decadenziale del 31 gennaio 2025 (considerando la presentazione delle istanze il 2 dicembre 2024 come data di conoscenza a tutto concedere), è stato ritenuto tardivo e, dunque, irricevibile. - Infondatezza nel merito: Il Collegio ha ritenuto legittima l’esclusione nel merito, condividendo l’orientamento già espresso in fase cautelare. Il Comune, nell’esercizio della sua potestà organizzativa, si è attenuto all’art. 13, comma 6, del CCNL, specificando il profilo professionale necessario (“Istruttore amministrativo”) per il posto da ricoprire (“Specialista in attività amministrative”).
La ricorrente, con il profilo di Istruttore di Vigilanza, non possedeva tale requisito, pur essendo stata ammessa alla procedura per “Specialista nelle attività di vigilanza”. Le previsioni contestate non sono state ritenute irragionevoli, in quanto la procedura di progressione verticale in deroga è finalizzata a valorizzare le competenze “strettamente connesse con il lavoro da svolgere nell’Area superiore”.
Il Tribunale, pertanto, ha respinto il ricorso. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.