Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ha adottato linee-guida sui concetti di titolare del trattamento e responsabile del trattamento nel regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e linee-guida sul targeting degli utenti dei social media.
Inoltre, il comitato ha messo in campo una task force che si occuperà dei reclami pervenuti a seguito della sentenza Schrems II della CGUE, oltre a una task force dedicata alle misure supplementari che gli esportatori e gli importatori di dati possono essere tenuti ad adottare per garantire una protezione adeguata in caso di trasferimento dei dati, alla luce della sentenza Schrems II della CGUE.
Andrea Jelinek, la Presidente del Comitato, ha dichiarato:
“Il Comitato è ben consapevole del fatto che la sentenza Schrems II attribuisce ai titolari del trattamento una responsabilità importante. Oltre alla dichiarazione e alle FAQ pubblicate subito dopo la sentenza, elaboreremo raccomandazioni per supportare titolari e responsabili del trattamento nella necessaria individuazione e attuazione di adeguate misure supplementari di natura giuridica, tecnica e organizzativa al fine di soddisfare il requisito di « equivalenza sostanziale » nel trasferimento di dati personali verso paesi terzi. Tuttavia, la sentenza ha implicazioni di ampia portata e i contesti dei trasferimenti di dati verso paesi terzi sono molto diversi. Pertanto, non si può pensare a una soluzione unica e di immediata applicazione. Ciascun titolare o responsabile dovrà valutare i trattamenti svolti e i relativi trasferimenti, adottando le misure opportune.”
Linee guida
Andrea Jelinek, la Presidente del Comitato, ha dichiarato:
“Il Comitato è ben consapevole del fatto che la sentenza Schrems II attribuisce ai titolari del trattamento una responsabilità importante. Oltre alla dichiarazione e alle FAQ pubblicate subito dopo la sentenza, elaboreremo raccomandazioni per supportare titolari e responsabili del trattamento nella necessaria individuazione e attuazione di adeguate misure supplementari di natura giuridica, tecnica e organizzativa al fine di soddisfare il requisito di « equivalenza sostanziale » nel trasferimento di dati personali verso paesi terzi. Tuttavia, la sentenza ha implicazioni di ampia portata e i contesti dei trasferimenti di dati verso paesi terzi sono molto diversi. Pertanto, non si può pensare a una soluzione unica e di immediata applicazione. Ciascun titolare o responsabile dovrà valutare i trattamenti svolti e i relativi trasferimenti, adottando le misure opportune.”
Linee guida