L’Innovazione ammessa anche con soluzioni alternative. La giurisprudenza amministrativa continua a delineare i confini del principio di equivalenza negli appalti pubblici, consolidando una sua applicazione estensiva che favorisce la concorrenza e l’innovazione.
Una recente pronuncia del TAR Lazio, sez. III-quater, del 12 settembre 2025, n. 16215, ha fornito un’importante conferma: il principio si estende anche ai requisiti tecnici minimi purché questi abbiano natura funzionale e non strettamente strutturale.
La sentenza chiarisce che l’equivalenza non è un mero esercizio formale, ma un concetto sostanziale. Le offerte che non replicano fedelmente la soluzione tecnica “come” prescritta dalla lex specialis (ad esempio, un “doppio ingresso integrato”) sono considerate legittime e ammissibili.
L’importante è che il concorrente dimostri, con idonea documentazione tecnica, che la soluzione alternativa proposta (come un “raccordo a Y”) garantisce le medesime prestazioni funzionali e lo stesso risultato voluto dalla stazione appaltante.
Requisiti Funzionali vs. Requisiti Strutturali
La distinzione tra requisiti funzionali e strutturali è cruciale. I requisiti funzionali esprimono uno scopo o un risultato da raggiungere.
Ad esempio, la necessità che un sistema garantisca un certo flusso di dati o una specifica capacità di accesso. In questi casi, la stazione appaltante non è interessata al “come” si ottiene quel risultato, ma al fatto che venga raggiunto in modo efficace.
Al contrario, i requisiti strutturali impongono una specifica e rigida configurazione tecnica. Se un capitolato richiedesse l’uso di un materiale specifico o una disposizione fisica non sostituibile per motivi di sicurezza o compatibilità, il principio di equivalenza non potrebbe applicarsi.
La sentenza specifica, infatti, che l’equivalenza è esclusa solo per questi requisiti o nei casi in cui l’offerta presenti un aliud pro alio, ovvero una cosa radicalmente diversa da quella richiesta.
Conclusione: Verso una Maggiore Flessibilità e Concorrenza
La pronuncia del TAR Lazio si inserisce in un quadro giurisprudenziale che promuove la flessibilità e l’apertura verso l’innovazione.
Consentendo l’ammissione di soluzioni tecniche equivalenti, si evita di penalizzare ingiustamente operatori economici che, pur non aderendo alla lettera della specifica tecnica, offrono una soluzione parimenti valida e, in alcuni casi, persino migliore.
Questo approccio non solo rispetta i principi di concorrenza e trasparenza, ma incoraggia anche le imprese a proporre alternative creative e tecnologicamente avanzate, a beneficio dell’intera committenza pubblica.
TAR Lazio, sez. III-quater, 12.9.2025, n. 16215