L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, ha fatto chiarezza sulle importanti novità introdotte dall’art. 16-ter del Dl. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166/2024, in materia di trattamento IVA del prestito o distacco di personale.
Questa modifica normativa è stata necessaria per adeguarsi alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 marzo 2020 (Causa C-94/19), che aveva sollevato dubbi sulla compatibilità della precedente normativa italiana con la Direttiva 2006/112/CE.
L’Abrogazione dell’Esclusione IVA e il Nuovo Scenario
In precedenza, l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988 stabiliva che i prestiti o i distacchi di personale a fronte del mero rimborso del relativo costo non fossero rilevanti ai fini IVA. Questa disposizione ha generato in passato diverse incertezze interpretative.
La nuova normativa abroga questa eccezione, stabilendo che, a partire dalle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, anche i distacchi o prestiti di personale effettuati a fronte di un corrispettivo pari al solo rimborso del costo diventano a tutti gli effetti prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, a condizione che ricorrano i presupposti ordinari della disciplina IVA.
Implicazioni per gli Enti Locali: Focus sui Requisiti
La Circolare n. 5/E dedica un’attenzione particolare agli Enti Locali, fornendo indicazioni specifiche sui requisiti soggettivi e oggettivi.
Requisito Soggettivo
Per quanto riguarda il requisito soggettivo, l’Agenzia chiarisce che se l’operazione di distacco è effettuata da Enti non commerciali nell’ambito di attività diverse da quelle d’impresa, essa è da considerarsi fuori campo IVA per carenza del requisito soggettivo (ai sensi dell’art. 4, commi 4 o 5, del Dpr. n. 633/1972). Questo vale a patto che il distacco o il prestito di personale sia effettuato dall’Ente in assenza di un’organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione di tale servizio.
Requisito Oggettivo
Il distacco o prestito di personale effettuato dietro corrispettivo configura, in linea generale, una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 1, Dpr. n. 633/1972. Il nesso diretto tra il distacco e il pagamento del corrispettivo sussiste quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente.
Affinché una somma di denaro sia qualificata come corrispettivo dell’operazione, devono verificarsi le seguenti condizioni:
- Il pagamento deve essere considerato dalle parti una condizione essenziale per l’esecuzione dell’operazione di distacco e viceversa (il cosiddetto “sinallagma”).
- Ciò vale a prescindere dall’ammontare del corrispettivo. Non è più rilevante se l’importo sia inferiore, pari o superiore ai costi sostenuti dal datore di lavoro per il personale distaccato, e quindi l’operazione rientra nel campo IVA anche in assenza di lucratività.
L’Agenzia ha inoltre precisato che, a differenza della somministrazione di manodopera a termine, l’intero ammontare del corrispettivo costituisce la base imponibile IVA ai sensi dell’art. 13 del Dpr. n. 633/1972, inclusa l’eventuale quota imputata al rimborso dei costi del personale distaccato.
È importante notare che, se il personale è distaccato (o prestato) presso un’altra impresa senza che sia previsto uno specifico corrispettivo – nemmeno un rimborso, seppur parziale, del costo sostenuto dal datore di lavoro – l’operazione, essendo effettuata a titolo gratuito nell’interesse d’impresa della distaccante, è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto non qualificabile come prestazione di servizi “a titolo oneroso”.
Decorrenza delle Nuove Disposizioni
Le novità relative al trattamento IVA delle operazioni di distacco o prestito di personale si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale “stipulati o rinnovati” a partire dal 1° gennaio 2025.
Considerata la formulazione letterale della norma, che fa riferimento ai “contratti” sottostanti, l’Agenzia ha chiarito che le modifiche si applicano ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025. Pertanto, per le operazioni effettuate in base a contratti stipulati entro tale data, continua a trovare applicazione la previsione dell’art. 8, comma 35, della “Legge Finanziaria 1988”. La nuova normativa si applica inoltre a tutti i rinnovi, sia espressi che taciti, che intervengono successivamente alla data del 1° gennaio 2025.