La giurisprudenza contabile boccia l’erogazione di indennità al personale della Polizia Municipale basate solo sul conteggio delle ore lavorate, in violazione del ciclo della performance.
La Corte dei conti ha esaminato un caso di responsabilità erariale riguardante l’erogazione di indennità di performance al personale della Polizia Municipale (P.M.).
Sebbene la difesa della Dirigente convenuta avesse sostenuto la coerenza sistematica tra il Fondo delle Risorse Decentrate, il Progetto-Obiettivo del PEG-PDP (raggiunto al 100% secondo l’OIV) e gli emolumenti erogati, il Collegio ha stabilito che l’irregolarità non risiedeva nel dato formale, bensì nel dato concreto e fattuale dell’attribuzione dei premi.
L’analisi fattuale: la prassi interna contra legem
La Procura regionale ha contestato che la modalità effettivamente adottata per l’attribuzione delle quote di premio ai singoli dipendenti della P.M. non era correlata ai risultati della performance organizzativa, ma derivava da una prassi interna consolidata negli anni precedenti (2015, 2016 e 2017).
- Il Piano di Lavoro contestato: Il Piano di lavoro redatto dalla Dirigente si basava esclusivamente sul criterio del conteggio delle presenze in servizio e non sul raggiungimento dei risultati previsti dal Progetto-Obiettivo.
- Irregolarità nelle erogazioni: Contrariamente a quanto formalmente addotto, gli emolumenti erano erogati in misura unitaria identica e collegati soltanto alle ore lavorate, concessi in via generalizzata a tutti i dipendenti della P.M.
Il Collegio ha quindi condiviso la prospettazione della Procura, concludendo che le indennità non erano funzionalmente collegate agli obiettivi stabiliti dal PEG-PDP dell’anno 2018, ma erano frutto di una prassi amministrativa interna contra legem.
Principio di Esclusione: la Presenza non è Merito
La giurisprudenza (compresa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, e la Corte dei conti) è costante e consolidata nell’affermare che le norme di legge e le disposizioni contrattuali vigenti escludono categoricamente che i premi di performance – sia individuali che organizzativi – possano essere legati esclusivamente alla verifica della presenza in servizio dei pubblici dipendenti.
Citazione Giurisprudenziale: “Il tenore letterale delle norme di legge e delle disposizioni contrattuali vigenti in materia non consente nessuna incertezza o dubbio interpretativo, nel senso che è sicuramente da escludere che possano erogarsi dei premi di performance individuale o organizzativa, legati esclusivamente alla verifica della presenza in servizio dei pubblici dipendenti.”
Condotta Illecita e Responsabilità Erariale
La presentazione del Piano di lavoro e delle schede di valutazione individuali, ispirati al solo criterio della presenza, è stata considerata dal Collegio una condotta illecita realizzata in violazione dei doveri d’ufficio previsti dalla normativa di settore.
Per tale ragione, è stata affermata l’antigiuridicità della condotta della Dirigente, rendendola valutabile a fini di responsabilità erariale per l’erogazione di compensi non giustificati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e non correlati al ciclo di misurazione e valutazione della performance.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, sentenza n 67 del 28 novembre 2025