Il Piano di Massima Occupabilità – noto informalmente come “pianino” – è uno strumento fondamentale di pianificazione a livello locale.
La sua natura giuridica lo qualifica come un atto di pianificazione che rientra nella disciplina degli spazi pubblici.
La sua funzione primaria, come specificato dal Consiglio di Stato (vd. C.d.S., n. 6926/2025), è stabilire i criteri localizzativi per l’occupazione di suolo pubblico.
In sostanza, il “pianino” definisce come e dove gli spazi pubblici possono essere assegnati in concessione ai soggetti privati (tipicamente esercenti commerciali) per lo svolgimento delle loro attività (es. tavolini, chioschi, dehors).
Funzione e Rilevanza: Disciplina e Assegnazione di Spazi Pubblici
La funzione del Piano di Massima Occupabilità è duplice:
- Disciplina degli Spazi Pubblici: Determina le regole urbanistiche e di decoro applicabili all’uso del suolo pubblico da parte dei privati.
- Sostegno al Commercio: Fornisce un quadro chiaro per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, bilanciando le esigenze economiche dei privati con la tutela del bene pubblico e del decoro urbano.
Il piano, dunque, traduce la volontà della Pubblica Amministrazione di organizzare e regolamentare l’utilizzo del patrimonio pubblico, evitando l’uso disordinato e garantendo un equilibrio territoriale.
Implicazioni Procedurali: L’Esclusione dell’Avviso di Avvio del Procedimento
Un aspetto cruciale riguardante la natura del “pianino” attiene alla sua procedura di approvazione.
Essendo espressione dell’attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, esso è soggetto ad una specifica esclusione prevista dalla normativa sul procedimento amministrativo.
Come più volte statuito dalla giurisprudenza amministrativa (vd. sentenze T.A.R. Veneto n. 453/2024 e n. 226/2023, che richiamano la sentenza n. 598/2019), ai “pianini” si applica l’articolo 13 della Legge n. 241/1990.
📝 Art. 13, Legge 241/1990: Tale articolo esclude espressamente l’obbligo di comunicazione d’avvio del procedimento per gli atti di pianificazione e programmazione, proprio come il Piano di Massima Occupabilità.
Ciò significa che, a differenza dei procedimenti amministrativi che incidono direttamente sulla sfera giuridica di singoli soggetti, l’iter di approvazione del “pianino” non prevede l’obbligo di avvisare singolarmente i potenziali interessati della sua imminente adozione, data la sua natura di atto a contenuto generale e non individuale.