La Cassazione ha chiarito che la categoria dei diritti indisponibili comprende non soltanto i diritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma, alla luce della ratio sottesa alla disposizione codicistica posta a tutela del lavoratore quale parte più debole del rapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria.
Parimenti, la Corte ha affermato che, se riguardo a diritti già maturati, il negozio dispositivo integra una mera rinuncia o transazione, rispetto alla quale la dipendenza del diritto da norme inderogabili comporta, in forza dell’art. 2113 c.c. l’annullabilità dell’atto di disposizione, ma non la sua nullità, nel diverso caso di diritti ancora non sorti o maturati la preventiva disposizione può comportare, invece, la nullità dell’atto, poiché esso è diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo.