Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla validità dei provvedimenti di risoluzione unilaterale adottati ai sensi dell’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, a seguito dell’abrogazione dell’istituto, disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della legge n. 207 del 2024.
Nuova Disciplina sul Collocamento a Riposo
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto nuove norme sui limiti per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, innalzando i limiti ordinamentali e abrogando l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di collocare a riposo i dipendenti al compimento dei 65 anni di età.
Una recente direttiva ha chiarito l’applicazione di queste nuove norme, confermando la validità dei provvedimenti di cessazione dal servizio per i dipendenti che avevano maturato il diritto alla pensione al 31 dicembre 2024, ma indicando che i provvedimenti adottati entro tale data per coloro che non avevano ancora raggiunto i 65 anni non sono coerenti con il nuovo quadro normativo.
Abrogazione della Risoluzione Unilaterale
L’articolo 1, comma 164, della legge n. 207 del 2024 ha abrogato l’istituto della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte delle amministrazioni, previsto dall’articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008. Tale istituto consentiva alle amministrazioni di risolvere il contratto di lavoro con i dipendenti che avevano maturato il diritto alla pensione anticipata.
Nonostante l’abrogazione, il parere conclude che i provvedimenti di risoluzione unilaterale adottati entro il 31 dicembre 2024 sono da considerarsi validi, in quanto l’abrogazione non ha effetto retroattivo e non può quindi invalidare atti adottati in base alla normativa allora vigente.