PERSONALE - NATURA AQUILIANA DANNO DA MOBBING

PERSONALE – NATURA AQUILIANA DANNO DA MOBBING

La Corte in tema di mobbing ritiene la responsabilità esclusiva di altro dipendente, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, configurabile solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non a titolo contrattuale, essendo lo stesso soggetto terzo con riguardo al rapporto di lavoro.

Ne consegue che la dimostrazione di tale responsabilità dovrà essere fornita applicando le regole previste per gli illeciti “aquiliani”, in particolare quelle sulla ripartizione dell’onere della prova, e che la relativa azione si prescriverà nel termine di cinque anni.

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