PERSONALE P.A. - AL VIA LA SPERIMENTAZIONE DI "RI.VA"

PERSONALE – LE LIMITAZIONI PER I POLITICI AGLI INCARICHI PROFESSIONALI IN UNA PARTECIPATA

L’amministrazione comunale chiede se l’art. 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n. 296 operi nel caso di elezione a consigliere comunale sopravvenuta all’incarico ricoperto di componente dell’organo di amministrazione di società di capitali, determinandosi così il divieto di corresponsione di qualsiasi emolumento a carico della società. 

L’amministrazione comunale profila in ipotesi la non applicazione della richiamata disposizione per la fattispecie suddetta, prospettando la vigenza dell’art. 1, comma 718, esclusivamente nel caso in cui l’esistenza o meno della carica di amministratore locale rilevi solo al momento dell’assunzione dell’ulteriore carica nella società di capitali e non nel caso di elezione successiva.

La Corte ha osservato che la disposizione in esame persegue la finalità di riduzione della spesa pubblica e di contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati pubblici al pari di altre disposizioni.

Ciò posto, l’interpretazione di cui sopra risulta conforme anche al richiamato ambito nomofilattico. Secondo lo stesso, con riferimento al sovra citato art. 5, comma 5, D.L. 78/2010, “il termine “svolgimento”, infatti, consente di ricomprendere nella fattispecie tutte le ipotesi di incarichi esercitati da “titolari di cariche elettive”: non solo, quindi, quella del conferimento successivo all’acquisizione della carica, ma anche quella del conferimento precedente, nella quale l’incarico sia ancora in fase di “svolgimento” in costanza di mandato politico (in senso conforme: SRC Lombardia n. 666/PAR/2011 e n. 257/PAR/2012).

In conclusione, l’assunzione di cui all’art. 1, comma 718, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che ne occupa, va intesa nella medesima prospettiva del termine svolgimento di cui all’art. art. 5, comma 5, D.L. 78/2010, anche vista la ratio comune delle due disposizioni.

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 300/2024/PAR del 10 settembre 2024

Gennaio 2025

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
30 Dicembre 2024
31 Dicembre 2024
1 Gennaio 2025
2 Gennaio 2025
3 Gennaio 2025
4 Gennaio 2025
5 Gennaio 2025
6 Gennaio 2025
7 Gennaio 2025
8 Gennaio 2025
9 Gennaio 2025
10 Gennaio 2025
11 Gennaio 2025
12 Gennaio 2025
13 Gennaio 2025
14 Gennaio 2025
15 Gennaio 2025
16 Gennaio 2025
17 Gennaio 2025
18 Gennaio 2025
19 Gennaio 2025
20 Gennaio 2025
21 Gennaio 2025
22 Gennaio 2025
23 Gennaio 2025
24 Gennaio 2025
25 Gennaio 2025
26 Gennaio 2025
27 Gennaio 2025
28 Gennaio 2025
29 Gennaio 2025
30 Gennaio 2025
31 Gennaio 2025
1 Febbraio 2025
2 Febbraio 2025