Attraverso la recente deliberazione n. 112/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche ha ribadito che, per consolidato orientamento della Magistratura contabile, nel caso in cui nelle annualità di riferimento un’amministrazione pubblica abbia sostenuto spese per lavoro flessibile per importi irrisori, ovvero comunque inidonei a costituire un parametro attuale ai fini assunzionali, l’amministrazione stessa può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo tuttavia il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento.
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15 Marzo 2025