È stato proposto ricorso il 14 maggio 2014 presso il Tribunale di Bolzano nei confronti della Scuola provinciale superiore di Sanità claudiana e dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, chiedendo di:
- accertare l’illegittimità della revoca del suo distacco come disposto dalla Scuola superiore della Sanità claudiana e accettato dalla menzionata Azienda sanitaria, in quanto avvenuta in contrasto con il contenuto dell’Accordo stipulato tra la Scuola e l’Azienda e per assoluto difetto di formale comunicazione;
- accertare e dichiarare che la Scuola superiore e l’Azienda sanitaria avevano posto in essere nei suoi confronti atti e comportamenti vessatori al fine di ottenere le sue dimissioni;
- condannare la Scuola superiore e l’Azienda sanitaria a risarcire i danni a lei inflitti, quantificati in C 250.000,00;
- condannare la Scuola superiore e l’Azienda sanitaria a versarle l’importo di C 8.000,00, corrispondente ai due permessi studio di 150 ore previsti dal contratto collettivo e dal regolamento del personale per la frequenza del Master in e-medicine e per la frequenza del dottorato in scienze biomediche, nonché la somma di 3.000,00 a titolo di indennità di coordinamento per l’anno 2008.
Nel corso del giudizio si sono costituite la Scuola superiore e l’Azienda sanitaria nonché l’Assicurazione di quest’ultima.
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 191/2015, ha condannato la Scuola superiore di Sanità claudiana a pagare alla ricorrente l’importo di C 591,87 per le tasse corrisposte all’Università di Ferrara per il dottorato di ricerca, rigettando ogni ulteriore richiesta.