PUBBLICO IMPIEGO - TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

PERSONALE – DPCM 30 DICEMBRE 2022 RECANTE RIPARTO DELLE RISORSE DESTINATE AD ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Ai sensi dell’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, è disposta fra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR indicati nell’elenco di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante, secondo i seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018:

CCNL Comparto Funzioni localicategoria Dcategoria Ccategoria B3
costo annuo del personaleeuro 38.000euro 35.500euro 33.000 

 I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 Marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2023 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l’importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualità precedente e a riversare al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 “Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo non utilizzato, ai sensi del richiamato comma 5 dell’art. 31-bis. Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare annualmente i contributi ai comuni beneficiari previa verifica, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, del permanere del requisito di soggetto attuatore dei progetti previsti nel PNRR.

Con successivo decreto saranno ripartite le economie derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, con le modalità di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

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