Con la chiusura della fase transitoria prevista dal Decreto attuativo del 17 marzo 2020, il sistema delle assunzioni nei Comuni subisce un mutamento strutturale.
Dal 1° gennaio 2025, la capacità assunzionale dei comuni non è più legata esclusivamente ai vecchi tetti storici, ma viene misurata sulla reale salute finanziaria dell’ente attraverso il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.
La fine della transizione e il nuovo calcolo ordinario
Fino al 31 dicembre 2024, gli enti hanno operato in un regime di passaggio. Dal 2025, entra pienamente a regime il sistema ordinario definito dall’art. 33 del D.L. 34/2019.
Il parametro fondamentale diventa il rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti dell’ultimo triennio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).
Ogni Comune viene classificato in base alla propria fascia demografica, alla quale corrisponde una specifica “soglia” di sostenibilità definita dalla Tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020.
Enti virtuosi e superamento del “tetto storico”
La grande novità confermata riguarda il coordinamento con la Legge 296/2006 (commi 557-quater e 562). Per evitare che i vecchi limiti di spesa blocchino le assunzioni necessarie:
- La maggiore spesa derivante da assunzioni effettuate nel rispetto delle nuove soglie non si computa ai fini del rispetto del tetto storico di spesa.
- L’ente può espandere la propria capacità assunzionale fino al limite massimo della propria fascia di appartenenza, a condizione che il bilancio pluriennale resti in equilibrio.
Le regole per le fasce intermedie e gli enti sopra soglia
Non per tutti gli enti la strada è in discesa. Il regime ordinario prevede vincoli stringenti a seconda del posizionamento rispetto alle soglie:
- Enti sotto soglia (Virtuosi): Possono incrementare la spesa fino al valore soglia.
- Enti in fascia intermedia: Non possono peggiorare il proprio rapporto rispetto all’ultimo rendiconto approvato, a meno che non si verifichi una crescita proporzionale delle entrate correnti.
- Enti sopra soglia: Scattano gli obblighi di rientro. Questi comuni devono adottare un percorso di riduzione del rapporto, con un turn-over limitato finché non rientrano nei parametri di legge.
Programmazione e PIAO
Qualsiasi nuova assunzione deve essere coerente con la programmazione dei fabbisogni definita all’interno del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).
La capacità assunzionale va quindi calcolata prendendo a riferimento l’ultimo rendiconto approvato, assicurandosi che la struttura organizzativa sia sostenibile nel medio-lungo periodo.
Sintesi delle regole operative 2025
| Posizionamento | Possibilità Assunzionale | Vincoli Principali |
| Sotto la soglia | Incremento fino al limite soglia | Equilibrio bilancio pluriennale e PIAO |
| Fascia Intermedia | Mantenimento del rapporto attuale | Aumento spesa solo se aumentano entrate |
| Sopra la soglia | Percorso di rientro graduale | Limitazione del turn-over |
Corte dei conti Veneto, Delibera n. 180 del 24 settembre 2025