Quando un cittadino presenta una richiesta di permesso di costruire a un Comune, si avvia un procedimento amministrativo che ha tempi ben definiti per legge.
La domanda cruciale è: cosa accade se l’Amministrazione non risponde entro i termini previsti?
La regola generale in molti ambiti amministrativi è quella del silenzio-assenso, un meccanismo che mira a tutelare il privato dall’inerzia della Pubblica Amministrazione (PA).
Questo principio permette al richiedente di considerare il titolo (in questo caso, il permesso di costruire) come formato per silenzio-assenso se la PA non si pronuncia entro i termini stabiliti, purché sussistano tutti i presupposti di legge.
Il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) disciplina specificamente questa materia, imponendo alla PA un preciso obbligo di provvedere in modo espresso.
L’art. 20 del T.U. Edilizia stabilisce i termini del procedimento e le modalità con cui l’Amministrazione deve agire per evitare che la propria inerzia determini, in determinate circostanze, effetti giuridici favorevoli al richiedente, ossia la formazione tacita del titolo.
La Sentenza del TAR Campania e l’Obbligo di Provvedere
Su questo terreno normativo interviene la sentenza del TAR Campania del 17 settembre 2025, n. 6226, che ribadisce i confini applicativi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e, soprattutto, gli obblighi che gravano sull’Amministrazione in caso di mancata conclusione del procedimento edilizio nei tempi di legge.
Il Contesto Fattuale
La vicenda trae origine da un’istanza di permesso di costruire presentata per un ampliamento immobiliare, ai sensi della legge regionale Campania n. 19/2009.
Decorso ampiamente il termine procedimentale senza che fosse adottato alcun provvedimento espresso (né favorevole, né negativo), l’interessata aveva agito per tutelare la propria posizione.
Inizialmente, la richiedente aveva diffidato il Comune affinché concludesse il procedimento o, in subordine, rilasciasse l’attestazione del silenzio-assenso prevista dall’art. 20, comma 8, del Testo Unico Edilizia.
Nonostante la diffida, l’Amministrazione non aveva fornito alcun riscontro, confermando la sua inerzia.
L’Accertamento del Silenzio Illegittimo
A causa del persistente silenzio, l’interessata si è vista costretta a presentare ricorso al TAR per ottenere:
- L’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune.
- L’ordine di provvedere in merito all’istanza.
Il Rigetto dell’Eccezione Comunale
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha tentato di eccepire l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la richiedente non avesse provato la titolarità del diritto di proprietà sull’immobile oggetto dell’istanza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato l’eccezione, accertando che la ricorrente era legittimamente delegata dagli altri comproprietari a presentare l’istanza.
Il TAR ha, inoltre, sottolineato come l’Ente non avesse fornito alcuna prova contraria a quanto dichiarato dalla ricorrente.
Le Conclusioni del TAR
Con questa decisione, il TAR Campania ha dunque riconosciuto l’illegittimità del silenzio del Comune, riaffermando con forza il dovere della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento edilizio mediante un atto espresso nei termini previsti dalla legge.
La sentenza, pur non pronunciandosi direttamente sulla formazione del silenzio-assenso nel merito dell’istanza (tema che spetta all’Amministrazione risolvere in prima battuta o al giudice in un eventuale giudizio di ottemperanza), sottolinea un punto fondamentale: il Comune non può trincerarsi dietro l’inerzia; deve adottare un provvedimento espresso o, in caso di decorrenza dei termini, rilasciare l’attestazione del titolo formato.
L’omissione di un atto o di una risposta non è mai un’opzione consentita.
Sintesi e Implicazioni
| Obbligo della PA | Strumento del Privato | Effetto Giuridico dell’Inerzia |
| Provvedere Espressamente entro i termini di legge (art. 20 T.U. Edilizia). | Diffidare la PA a concludere il procedimento o ad attestare il silenzio-assenso. | Dopo i termini, può formarsi il Silenzio-Assenso (salve le verifiche di legge). |
| Adottare un provvedimento espresso o, in alternativa, comunicare i motivi ostativi (preavviso di rigetto). | Ricorso al TAR contro il Silenzio Inadempimento per ottenere l’obbligo di provvedere. | Il TAR accerta l’illegittimità del silenzio e ordina all’Amministrazione di agire. |
In conclusione, la sentenza del TAR Campania n. 6226/2025 rafforza il principio secondo cui il dovere di provvedere della Pubblica Amministrazione è inderogabile, anche in materia edilizia.
L’inerzia del Comune, oltre a poter determinare la formazione del titolo per silenzio-assenso in presenza dei presupposti, espone l’Ente al ricorso del privato e all’accertamento giudiziale del silenzio-inadempimento.