Per partecipare ad una gara d’appalto, i professionisti devono essere iscritti presso il proprio ordine professionale. La documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge. L’iscrizione è necessaria per poter verificare i requisiti di idoneità professionale. È quanto ha chiarito Anac nel parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, approvato in seguito a una richiesta di chiarimenti presentata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle D’Aosta (Oappc).
L’appalto in questione riguarda la procedura aperta da Inva Spa (Centrale unica di committenza per la Regione) per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all’esecuzione dei progetti in ambito Pnrr.
La lex specialis della procedura in esame prevede tra i requisiti di capacità tecnico – professionale dei partecipanti che il gruppo di lavoro sia costituito da “due avvocati liberi professionisti iscritti all’ordine degli Avvocati e con esperienza maturata negli ambiti oggetto del servizio, di cui almeno un cassazionista; 3 ingegneri/architetti con esperienza nel settore di gara, di cui 2 almeno iscritti all’Albo della professione”. Secondo Oappc la partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali è illegittima.