La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, con la deliberazione n. 18/2025, ha chiarito che l’utilizzo delle “schede Mef” per riassumere i contenuti del Piano di razionalizzazione delle società partecipate non soddisfa l’obbligo di adozione della relazione tecnica prevista dall’articolo 20 del Tusp.
Le schede Mef, essendo sintetiche, non consentono l’approfondimento analitico richiesto per ogni società, e non possono essere sostituite nemmeno dalla relazione sullo stato di attuazione del precedente piano. La relazione tecnica è fondamentale per ricostruire l’iter logico-giuridico delle decisioni e valutazioni dell’Amministrazione.
La delibera sottolinea la necessità di un’analisi dettagliata di ogni società, inclusi gli aspetti economico-finanziari e organizzativi delle società indirette, per garantire la trasparenza delle scelte gestionali e il controllo sul rispetto dei parametri normativi. In merito al controllo pubblico, questo è configurabile con capitale maggioritario pubblico, a meno che clausole statuarie o patti parasociali non attribuiscano un’influenza dominante al socio privato.
L’assenza di vincoli di scopo e di attività rende la partecipazione non mantenibile, mentre altre criticità possono richiedere programmi di razionalizzazione. Infine, è opportuno acquisire il parere del collegio dei revisori sulla proposta di delibera di approvazione del Piano, vista la sua potenziale influenza sulla situazione finanziaria dell’ente.