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PARERE DEL GARANTE PRIVACY SU UNO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2019

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva whistleblowing) e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La direttiva oggetto di trasposizione (di seguito: “la direttiva”) introduce uno statuto minimo di tutela, tale da uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro “che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione” (considerando 31). Allo strumento del whistleblowing è, peraltro, assegnata la funzione di “rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità” (considerando 2) e di prevenire la commissione dei reati.

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato nell’esercizio della delega legislativa conferita, al Governo, dall’articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (legge di delegazione europea 2021). Il testo è, attualmente, all’esame delle Commissioni parlamentari ai fini dell’espressione del relativo parere (AG 10).

Tra i principi e criteri direttivi sanciti, per l’esercizio della delega, dalla legge di delegazione, assumono particolare rilevanza quelli di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 13. Il primo, segnatamente, legittima l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che oltre a sancire una specifica clausola di non regressione consente l’introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti.

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