La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva whistleblowing) e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
La direttiva oggetto di trasposizione (di seguito: “la direttiva”) introduce uno statuto minimo di tutela, tale da uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro “che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione” (considerando 31). Allo strumento del whistleblowing è, peraltro, assegnata la funzione di “rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità” (considerando 2) e di prevenire la commissione dei reati.
Lo schema di decreto legislativo è stato adottato nell’esercizio della delega legislativa conferita, al Governo, dall’articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (legge di delegazione europea 2021). Il testo è, attualmente, all’esame delle Commissioni parlamentari ai fini dell’espressione del relativo parere (AG 10).
Tra i principi e criteri direttivi sanciti, per l’esercizio della delega, dalla legge di delegazione, assumono particolare rilevanza quelli di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 13. Il primo, segnatamente, legittima l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che oltre a sancire una specifica clausola di non regressione consente l’introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti.