Il Ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento degli Affari interni e territoriali, ha espresso un parere in data 12 maggio 2025 (Parere n. 3628 del 3 febbraio 2025) in merito alla legittimità dell’introduzione della figura del “ProSindaco” negli statuti comunali.
La questione è stata sollevata da alcuni Consiglieri di un Comune che avevano dubbi sulla validità di una modifica statutaria che prevedeva tale figura.
Il quesito: la legittimità dell’introduzione del “ProSindaco” nello Statuto comunale
L’articolo 24-bis dello Statuto comunale in esame stabiliva che il Sindaco potesse nominare un “ProSindaco”, scelto tra i Consiglieri comunali, con funzioni di rappresentanza dell’Amministrazione in materie specificamente indicate nell’atto di nomina. Il “ProSindaco” avrebbe prestato giuramento nelle mani del Sindaco e svolto un ruolo di collegamento tra la comunità locale e gli organi amministrativi del Comune, rappresentando le esigenze del territorio e promuovendo la partecipazione e il decentramento dei servizi. La norma statutaria prevedeva inoltre la possibilità per il “ProSindaco” di rappresentare il Comune in manifestazioni pubbliche, indossando la fascia tricolore previa autorizzazione del Sindaco, escludendo tuttavia la possibilità di adottare atti a rilevanza esterna o compiere atti di gestione, non avendo competenze su servizi, uffici e dipendenti comunali.
La risposta del Ministero: la figura non è prevista dall’ordinamento
Il Dipartimento degli Affari interni e territoriali ha chiaramente espresso il proprio parere negativo sulla compatibilità della figura del “ProSindaco” con l’ordinamento degli Enti Locali. Nella sua analisi, il Ministero ha evidenziato che:
- Il Testo Unico degli Enti Locali (Tuel) non prevede in alcun modo la figura del “ProSindaco”.
- L’articolo 117 della Costituzione, al comma 2, lettera p), attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia concernente gli “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.
- Sebbene gli Enti Locali possano integrare le norme statali che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, non è loro consentito derogarle.
Di conseguenza, il Ministero dell’Interno ha concluso che l’introduzione della figura del “ProSindaco” nello Statuto comunale non risulta compatibile con l’attuale quadro normativo che disciplina l’organizzazione e le funzioni degli Enti Locali. Il parere sottolinea come la definizione degli organi di governo comunale sia una prerogativa della legge statale, e gli Enti Locali non possono autonomamente istituire figure non previste dall’ordinamento.