SMART CITIES E PROTEZIONE DATI: IL DOCUMENTO DI LAVORO DEL GRUPPO DI BERLINO

PA: ATTENZIONE A QUANDO SI PUBBLICANO DATI ONLINE

Sanzionato il Comune di Afragola per aver pubblicato un curriculum vitae nella sezione trasparenza del sito senza aver oscurato i dati non necessari e per una durata superiore a quella di legge.

Le Pubbliche amministrazioni, nel momento in cui pubblicano atti e documenti online, devono porre la massima attenzione a non diffondere dati che non siano pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Lo ha ribadito il Garante privacy nel comminare una sanzione di 10 mila euro al Comune di Afragola.

Nell’ordinanza ingiunzione in commento, l’Autorità è intervenuta su richiesta di un reclamante che lamentava la diffusione di dati personali contenuti all’interno di un curriculum vitae pubblicato sul sito web istituzionale di un Comune, con cui da tempo aveva cessato l’attività lavorativa.
Con il reclamo l’interessato aveva anche fatto presente la peculiare condizione personale, in ragione della quale la diffusione dei dati avrebbe potuto comportare dei rischi per sé e per la famiglia.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che l’interessato aveva ricevuto riscontro alla propria istanza di opposizione al trattamento ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati e soltanto a seguito dell’invito formulato dall’Autorità garante, senza, peraltro, aver informato il reclamante dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale entro il medesimo termine.

Per quanto concerne la durata della pubblicazione il Garante ha osservato che il curriculum vitae del reclamante è rimasto on line ben oltre il termine di tre anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, previsto dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per ciò solo cagionando una diffusione di dati personali in assenza di base giuridica.

Peraltro, il predetto curriculum vitae conteneva dati ulteriori rispetto a quelli necessari ad adempiere tale obbligo di legge, quali l’indirizzo di residenza, il numero di cellulare e gli indirizzi di posta elettronica privati. A tal riguardo, si evidenzia che già nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, il Garante ha chiarito che il riferimento del legislatore all’obbligo di pubblicazione del curriculum vitae non può, comunque, comportare la diffusione di dati personali che non siano pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.

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