AREE SVANTAGGIATE, PUBBLICATO IL DECRETO PER LE RISORSE DESTINATE

OMESSA INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA ED ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI: ECCEZIONE ALL'ESCLUSIONE AUTOMATICA

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 604/2020 si è pronunciato in ordine alla richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna in materia di appalti.
La ricorrente, inizialmente aggiudicataria della gara è stata successivamente esclusa per non avere indicato nella propria offerta gli oneri per la sicurezza aziendale.
Con specifico riferimento al caso oggetto di rinvio pregiudiziale la Corte di giustizia ha precisato, da un lato, che il bando di gara conteneva un espresso rinvio alle norme del codice dei contratti pubblici, ma che dall’altro lato il modello predisposto dalla stazione appaltante che i concorrenti dovevano obbligatoriamente utilizzare non lasciava loro alcuno spazio fisico per l’indicazione separata dei costi della manodopera. Inoltre, il capitolato d’oneri relativo alla medesima gara d’appalto precisava che gli offerenti non potevano presentare alcun documento che non fosse stato specificamente richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Sulla base della pronuncia della Corte di giustizia può considerarsi definitivamente chiarito che l’automatismo espulsivo correlato al mancato scorporo nell’offerta economica dei costi inerenti alla sicurezza interna derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici è conforme al diritto europeo.
L’eccezione alla regola dell’esclusione dalla gara elaborata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 2 maggio 2019, C-309/18, è stata ristretta alle sole ipotesi di materiale impedimento nell’assolvere ad un obbligo di legge che sulla base della diligenza professionale ciascun operatore economico è tenuto a conoscere.
CDS, SENTENZA N.604/2020

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