Nella consultazione pubblica sono state espresse le perplessità e le osservazioni dalle Stazioni Appaltanti riguardo i livelli di qualificazione.
Si menziona che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi, quindi sostanzialmente per l’affidamento di lavori con importo superiore ad € 150.000 e per l’affidamento di servizi/forniture con importo superiore ad € 139.000. Per poter essere ammesse alla procedura di qualificazione le Stazioni Appaltanti devono possedere i requisiti obbligatori previsti dal punto 5.1 delle linee guida nel caso dei lavori e dal punto 6.1 delle line guida nel caso di servizi/forniture.
Il sistema di qualificazione valuta:
- capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;
- capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera
e può riguardare:
- i lavori;
- i servizi e le forniture;
- entrambe le tipologie contrattuali.
Il Sistema ha previsto:
- 3 livelli di qualificazione per la progettazione e affidamento di lavori
- 3 livelli di qualificazione per la progettazione e affidamento di servizi e forniture
I 3 livelli sono stabiliti in rapporto all’importo a base di gara. Un unico livello per l’esecuzione che in una prima fase sperimentale consegue all’ottenimento della qualificazione per la progettazione e l’affidamento. Le stazioni appaltanti non qualificate possono, in una prima fase sperimentale, eseguire i contratti se sono iscritte ad AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
In generale gli Enti hanno osservato che per valutare l’attività delle stazioni appaltanti svolgenti il ruolo di SUA occorre dare la possibilità d’indicare quanti Comuni o altri enti sono convenzionati con le SUA provinciali e considerare questo dato ai fini della qualificazione.