La sentenza del Tar Lazio n. 4997/2025 si è pronunciata sulla validità dell’avvalimento di garanzia dopo l’entrata in vigore del Dlgs 36/2023. Secondo il Tar, l’avvalimento di garanzia mantiene la sua validità nonostante la nuova disciplina sembri escluderlo.
La posizione del Tar Lazio:
L’avvalimento di garanzia trova il suo fondamento direttamente nella direttiva comunitaria, che ha applicazione immediata e autoesecutiva. Nell’avvalimento di garanzia, l’impresa ausiliaria deve dimostrare solo i requisiti generali, non quelli speciali di qualificazione (come l’idoneità professionale).
Il Tribunale respinge anche la contestazione sulla validità del contratto di avvalimento, sostenendo che nell’avvalimento di garanzia l’impresa ausiliaria mette a disposizione figurativamente solo il fatturato, non le risorse umane e strumentali.
Critiche alla sentenza:
- Le conclusioni del Tar non convincono e sembrano ignorare il cambio di impostazione introdotto dal Dlgs 36/2023, che pone al centro il contratto di avvalimento e la messa a disposizione di dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali.
- Il Dlgs 36/2023 sembra superare la distinzione tra avvalimento operativo e avvalimento di garanzia, concentrandosi sulla messa a disposizione di mezzi e risorse.
- L’articolo 63 della direttiva comunitaria richiede comunque la dimostrazione della disponibilità dei mezzi necessari, anche per i requisiti economico-finanziari.
- L’avvalimento di garanzia è una creazione giurisprudenziale, senza un esplicito riferimento normativo.