Il Senato, nella seduta dell’8 luglio 2025, ha approvato il disegno di legge n. 1430, introducendo importanti nuove tutele per i lavoratori del settore privato e pubblico affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, incluse quelle rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Le novità riguardano il diritto a un congedo non retribuito di lunga durata, permessi retribuiti per cure mediche e l’accesso prioritario al lavoro agile.
Le Nuove Disposizioni nel Dettaglio
Il DDL introduce tre principali aree di tutela:
- Congedo non retribuito di due anni: I lavoratori idonei avranno diritto a un periodo massimo di 24 mesi di congedo non retribuito, durante il quale il posto di lavoro sarà conservato.
Questo periodo non sarà computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma prolungherà la durata del rapporto di lavoro.
L’accesso al beneficio potrà decorrere solo dopo l’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, retribuita o meno, già spettanti al lavoratore. Questa misura sarà fruibile a partire dall’entrata in vigore del DDL. - 10 ore di permessi retribuiti all’anno: Saranno garantite 10 ore annuali di permessi retribuiti specificamente dedicati a visite, esami strumentali e cure mediche.
Queste ore si aggiungono alle tutele già previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, come le 18 ore di permesso per visite già disciplinate dall’articolo 44 del contratto del 21 maggio 2018 per la Pubblica Amministrazione.
Per queste ore aggiuntive, si applicherà la disciplina di maggior favore prevista per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita, garantendo la retribuzione intera senza decurtazioni. Le 10 ore di permesso retribuito entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. - Diritto di accesso prioritario al lavoro agile: Una volta terminato il periodo di congedo, i lavoratori avranno il diritto di accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile, laddove la natura della prestazione lavorativa lo consenta.
Ambito di Applicazione e Tempistiche Differenti
È importante notare che l’ambito di applicazione del congedo non retribuito è più ristretto rispetto a quello dei permessi orari. Il congedo è destinato esclusivamente ai lavoratori con le patologie e il grado di invalidità specificati.
I permessi orari, invece, si estendono anche ai dipendenti con figli minori affetti da malattie oncologiche (in fase attiva o follow-up precoce), invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Come anticipato, le tempistiche di entrata in vigore sono diverse: il congedo non retribuito sarà fruibile immediatamente dopo l’entrata in vigore del DDL, mentre i permessi retribuiti slitteranno al 1° gennaio 2026.
Impatto sulla Pubblica Amministrazione e Certificazione
Il disegno di legge precisa che le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva restano salve. Nel contesto del pubblico impiego, questo è particolarmente rilevante per le malattie riconducibili a gravi patologie richiedenti terapie salvavita.
Per queste, i contratti pubblici prevedono una tutela illimitata, con retribuzione intera ed esclusione dal comporto delle assenze.
Di conseguenza, la nuova norma avrà effetti sulla Pubblica Amministrazione principalmente per le malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un’invalidità superiore al 74% ma che non richiedano terapie salvavita, poiché le altre situazioni sono già coperte da normative più vantaggiose.
La certificazione delle malattie che danno diritto a questi benefici spetterà al medico di medicina generale o al medico specialista.