Un recente comunicato dell’Albo dei Segretari ha messo in luce importanti novità riguardanti i segretari comunali, introdotte in sede di conversione del Decreto Legge PA n. 25/2025.
Queste modifiche, inserite all’articolo 9, impongono nuovi obblighi ai segretari, pena la cancellazione dall’albo. L’Albo ha già annunciato che sta prendendo tutte le iniziative necessarie per dare piena applicazione a queste nuove disposizioni.
Le Nuove Regole: Dettaglio dei Commi Aggiunti all’Articolo 9 del DL 25/2025
L’articolo 9 del DL 25/2025 è stato arricchito da tre nuovi commi, che delineano in modo stringente i requisiti per i segretari:
- Comma 2-bis: I segretari iscritti all’albo nazionale nella prima fascia professionale che non hanno ancora ottenuto la prima nomina sono ora obbligati a partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per la copertura delle sedi di segreteria. Queste procedure devono riguardare la sezione regionale dell’albo di iscrizione per le quali il segretario possiede i requisiti; in mancanza, possono essere considerate anche altre sezioni regionali, previa comunicazione all’albo di competenza. La mancata partecipazione comporta la cancellazione dall’albo. Inoltre, se la prima nomina non viene conseguita entro cinque anni dall’iscrizione, il segretario viene comunque cancellato dall’albo.
- Comma 2-ter: Per i segretari già iscritti all’albo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che non hanno ancora ottenuto la prima nomina, le disposizioni del comma 2-bis si applicano a partire da tale data.
- Comma 2-quater: I posti resi disponibili a seguito delle cancellazioni dall’albo, disposte ai sensi del comma 2-bis, verranno aggiunti alle facoltà assunzionali già autorizzabili per i segretari, secondo la normativa vigente.
Un Tentativo di Normalizzazione tra Polemiche e Richieste
Queste misure sono state concepite per evitare l’iscrizione “sine die” dei segretari all’albo nazionale, una situazione che, secondo il legislatore, falserebbe il dato dei segretari effettivamente operativi, rendendo difficile determinare i fabbisogni attendibili.
Tuttavia, queste novità non sono state accolte senza riserve. La categoria dei segretari e i Comuni lamentano che le pubblicazioni di sedi vacanti spesso non si traducono in assunzioni di segretari titolari. Le ragioni principali sono attribuite alla scarsa sostenibilità dei bilanci comunali e al superamento dei tetti di spesa.
Le nuove norme sono state censurate come l’ennesima “norma-tampone” per una figura, quella del segretario comunale, che rimane in bilico in attesa di una revisione più strutturale del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Nonostante ciò, queste disposizioni sembrano confermare il superamento dell’idea di sopprimere la figura del segretario in favore dei “dirigenti apicali”.
Per affrontare queste criticità, la categoria e i Comuni chiedono con forza di rendere strutturale, da un lato, l’esclusione della spesa relativa ai segretari dai limiti di spesa (riferimento all’articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 296/2006 e all’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017). Dall’altro lato, si richiede di rendere strutturale anche il contributo di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del DL 152/2021.
Quest’ultimo, già previsto dall’articolo 3, comma 6, del DL 44/2023 per gli anni 2023-2026, ammonta a 40.000 euro annui per gli enti fino a 5.000 abitanti, a sostegno della spesa del segretario nominato entro 120 giorni dalla vacanza della sede. L’obiettivo è garantire una maggiore stabilità finanziaria e operativa per i Comuni che necessitano di coprire le sedi vacanti.