Le recenti indicazioni dell’ARAN stravolgono il concetto di proporzionalità matematica, introducendo criteri di ragionevolezza e salvaguardando il diritto alla retribuzione in caso di congedo.
L’ARAN ha recentemente emesso alcuni importanti pareri che rivoluzionano l’approccio alla retribuzione di posizione e di risultato per i dipendenti a tempo parziale con incarichi di Elevata Qualificazione (EQ).
Le nuove indicazioni, pubblicate nella banca dati “Orientamenti applicativi”, aprono a una maggiore flessibilità e tengono conto delle specifiche situazioni lavorative.
L’incarico EQ a cavallo tra due enti: non solo proporzionalità
Una delle novità più significative riguarda i dipendenti part-time che ricoprono incarichi di EQ in più enti. L’ARAN chiarisce che la retribuzione di posizione e di risultato non deve seguire un rigido calcolo matematico basato sulla percentuale oraria di lavoro.
Al contrario, è possibile riconoscere importi più elevati, a patto che la decisione sia ragionevole e ben motivata.
Questo principio, introdotto dall’articolo 23 del Contratto Collettivo Nazionale del 16 novembre 2022, si discosta dalla logica del “proporzionamento secco” per compensare la maggiore complessità e gravosità della prestazione svolta.
Il parere ID 35351 illustra con esempi pratici come l’ente di provenienza e quello utilizzatore possano rimodulare la retribuzione di posizione, tenendo conto delle responsabilità effettivamente attribuite al dipendente.
Anche la retribuzione di risultato può essere svincolata dalla proporzionalità oraria, purché stabilito nella contrattazione integrativa.
Maternità e incarico EQ: retribuzione di posizione garantita
Un altro chiarimento fondamentale riguarda le dipendenti con incarico EQ in congedo obbligatorio di maternità, compreso il periodo di interdizione anticipata dal lavoro.
Il parere ID 35357 stabilisce che la lavoratrice ha diritto a percepire la retribuzione di posizione per l’intero periodo di congedo, anche se l’incarico dovesse scadere durante tale periodo.
Questo diritto, sancito dall’articolo 45, comma 2, del Contratto del 16 novembre 2022 e dall’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, tutela pienamente la dipendente durante la maternità.
Part-time e lavoro supplementare: cosa è consentito e cosa no
Per quanto riguarda il personale a tempo parziale cui è affidato un incarico di EQ (una possibilità prevista per gli enti locali privi di figure dirigenziali), l’ARAN precisa due aspetti importanti con il parere ID 35359:
- Riproprozionamento della retribuzione di posizione: in questo caso, la retribuzione di posizione deve essere proporzionata alla percentuale di part-time, applicando il principio generale del riproporzionamento previsto dalle norme contrattuali.
- Lavoro supplementare: il principio di “onnicomprensività” della retribuzione degli incaricati di EQ rende illegittimo remunerare il lavoro supplementare eventualmente svolto da questo personale.
Queste indicazioni rappresentano un passo importante verso una gestione più equa e flessibile della retribuzione dei dipendenti pubblici, riconoscendo la complessità dei nuovi scenari lavorativi e tutelando diritti fondamentali come quello alla maternità.