La presente nota, al fine di fornire un indirizzo tecnico-operativo, serve a ricostruire il regime giuridico degli incarichi in oggetto anche a seguito della recente Deliberazione n. 80 della Corte dei Conti- Sez. Reg. Lazio del 2 maggio 2024. Ed infatti, la Corte dei Conti, ricostruendo il quadro normativo vigente in materia, afferma in modo chiaro ed in funzione nomofilattica, il principio del divieto di conferimento di tali incarichi se non per le eccezioni di cui si dirà.
La Corte risponde al quesito di un Sindaco che chiede se: “al fine di prestare affiancamento al personale in servizio, prettamente assistenza, supporto e formazione prettamente operativa, senza svolgere attività di studio consulenza, né alcun tipo di attività riferibile all’espletamento di funzioni direttive o dirigenziali… è legittimo affidare al suddetto funzionario, successivamente alla data del suo collocamento in quiescenza,
l’incarico temporaneo e straordinario a titolo oneroso di assistenza, di supporto, di affiancamento e di formazione operativa per il personale dell’ufficio tributi, precisando che l’attività oggetto della prestazione non consisterebbe né in un’attività di studio e/o di consulenza, né l’espletamento di funzioni direttive e dirigenziali, ma semplicemente una mera condivisione dell’esperienza maturata dal funzionario in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli”.
Tutto il giorno: Aggiornamento alla data del 28/02/2025 della banca dati delle opere pubbliche BDAP-MOP
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31 Marzo 2025