Il MIT ribadisce il divieto di utilizzare il sorteggio per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sotto soglia. Questo divieto è sancito dall’articolo 50 e dall’allegato II.1 del Codice dei contratti pubblici.
In caso di albi/elenchi di operatori, è obbligatoria l’adozione di un regolamento interno che specifichi i criteri di scelta. In assenza di regolamento, i criteri devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto dell’affidamento e rispettare i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, e devono essere indicati nella determina a contrarre.
Non è sufficiente basarsi esclusivamente sul sistema di qualificazione SOA per la selezione degli operatori nei lavori. L’introduzione di una “deroga generalizzata” al divieto di sorteggio è inammissibile.
I pareri del MIT sottolineano l’importanza di criteri di selezione trasparenti e oggettivi nelle procedure negoziate, ribadendo il divieto di ricorrere al sorteggio e fornendo indicazioni pratiche per la scelta degli operatori economici.