Il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis, dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l’integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento.
In presenza infatti di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.
Questo tanto più se la mancanza attiene la documentazione relativa all’offerta tecnica e sia presente una chiara indicazione nel disciplinare di gara di inapplicabilità del soccorso istruttorio e della relativa esclusione dalla procedura di gara.