Il Consiglio di Stato ha stabilito che, in una gara d’appalto, l’omissione di un servizio analogo rilevante per dimostrare i requisiti economico-finanziari non può essere sanata tramite soccorso istruttorio. Questo principio si basa sull’autoresponsabilità dei concorrenti, che devono assumersi le conseguenze degli errori nella documentazione presentata.
Il soccorso istruttorio non si applica quando viola il principio di autoresponsabilità. I concorrenti sono responsabili degli errori nei documenti presentati e l’integrazione di documenti mancanti violerebbe la par condicio.
Lo stesso non sana omissioni di documenti richiesti a pena di esclusione. Sono sanabili errori di calcolo evidenti nei documenti già presentati e non è ammessa l’integrazione postuma di documenti non presentati originariamente.
L’acquisizione postuma della dichiarazione di un servizio analogo è un’integrazione di un documento mancante, non ammessa ed il possesso sostanziale del requisito non dichiarato non è rilevante.