Entro il 31 maggio, ogni ente locale deve inviare telematicamente una relazione dettagliata sui proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, come previsto dall’art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. 285/1992 e dal DM 30 dicembre 2019.
Contenuto della Relazione
La relazione deve includere:
- L’ammontare totale dei proventi spettanti all’ente, risultante dal rendiconto approvato per l’anno precedente;
- L’elenco degli interventi realizzati utilizzando tali risorse;
- Il dettaglio dei costi sostenuti per ogni intervento.
Focus sulla Ripartizione dei Proventi
Particolare attenzione deve essere riservata alla suddivisione dei proventi derivanti dalle violazioni dei limiti di velocità, distinguendo tra:
- Accertamenti su strade di proprietà dell’ente;
- Accertamenti su strade di proprietà di terzi (da suddividere al 50%);
- Accertamenti effettuati da organi di altri enti locali su strade dell’ente.
Conseguenze in caso di Inadempienza
Il termine del 31 maggio è tassativo. In caso di mancato o errato adempimento sono previste:
- Segnalazione ministeriale all’ente;
- Obbligo di inviare i dati e i chiarimenti richiesti entro 30 giorni;
- Possibile segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti in caso di ulteriore inadempienza.
Si tratta di un obbligo fondamentale per assicurare trasparenza nell’utilizzo dei proventi delle sanzioni e per evitare problematiche contabili e responsabilità erariali.